§ 97.2.2 - R.D. 8 agosto 1930, n. 1799.
Approvazione di un nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:08/08/1930
Numero:1799


Sommario
Art. unico.      In sostituzione del regolamento approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1204, è approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme [...]
Art. 1.      Chiunque intenda avere l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, deve presentare domanda alla camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per [...]
Art. 2.      Le ditte che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1°della legge, e quelle che abbiano ottenuto la dispensa di cui all'art. 3, hanno obbligo di produrre effettivamente, ogni anno, [...]
Art. 3.      Le ditte autorizzate alla preparazione e alla vendita del seme bachi ai sensi dell'art. 1° della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e quelle dispensate dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della [...]
Art. 4.      Sarà ritenuto personale tecnico competente, ai fini della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, quello che abbia conseguito il diploma di abilitazione a confezionatore di [...]
Art. 5.      Per l'ammissione ai corsi speciali di cui all'articolo precedente è richiesta almeno la licenza di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo. In mancanza di tale titolo l'ammissione potrà [...]
Art. 6.      La sorveglianza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme bachi, dei cui all'art. 11 della legge, sarà [...]
Art. 7.      La preparazione del seme, a norma dell'art. 2 della legge, deve essere fatta col sistema cellulare.
Art. 8.      La prescrizione di cui all'art. 5 della legge riguarda anche il seme preparato da stabilimenti italiani impiantati all'estero.
Art. 9.      La vendita del seme bachi, anche schiuso (bacolini), può essere fatta dagli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1° della legge o dispensati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, [...]
Art. 10.      I telaini, le scatole ed i sacchetti di cui all'art. 10 della legge, in cui è contenuto il seme per la vendita, devono essere chiusi in guisa da non poter essere manomessi.
Art. 11.      Gli accertamenti dell'osservanza dell'art. 5della legge e dell'art. 8 del presente regolamento sono fatti dagli uffici doganali di confine.
Art. 12.      Le ispezioni di controllo agli stabilimenti autorizzati alla preparazione del seme bachi e ai luoghi di distribuzione del seme e dei bacolini, sono dirette ad accertare l'osservanza delle [...]
Art. 13.      Per l'accertamento della sanità del seme destinato alla vendita e selezionato, i funzionari e gli incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di fare prelevamenti di campioni di [...]
Art. 14.      La contestazione del produttore alla decisione dell'istituto che eseguì la prima analisi deve essere presentata all'istituto governativo designato secondo l'ultimo comma dell'art. 11 della legge [...]
Art. 15.      Con i fondi stanziati nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 24 dell'esercizio 1930-31 e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi venturi si provvede ad ogni [...]
Art. 16.      La distruzione del seme dichiarato infetto, in seguito al risultato delle analisi di cui all'art. 12della legge, è disposta dall'istituto governativo che esercita il controllo sullo [...]
Art. 17.      Le attribuzioni demandate dall'art. 18della legge, terzo comma, al comitato per gli interessi serici, che fu soppresso conregio decreto 29 marzo 1923, n. 985, e già devolute al ministero [...]
Art. 18.      Il ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, revisioni parziali o generali delle autorizzazioni o dispense già concesse al fine di eliminare ditte o [...]
Art. 19.      I proventi delle ammende previste dall'art. 15 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, sono integralmente versati al bilancio dello Stato.
Art. 20.      Il presente regolamento avrà effetto a partire dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


§ 97.2.2 - R.D. 8 agosto 1930, n. 1799.

Approvazione di un nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta.

(G.U. 23 gennaio 1931, n. 18)

 

     Art. unico.

     In sostituzione del regolamento approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1204, è approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta, visto, d'ordine nostro, il consiglio dei ministri proponenti.

 

 

REGOLAMENTO

 

          Art. 1.

     Chiunque intenda avere l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, deve presentare domanda alla camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio [1] .

     La domanda deve dichiarare e dimostrare:

     a) che la potenzialità di produzione annua dello stabilimento per il quale l'autorizzazione è chiesta non è inferiore a 3000 oncie, di cui non meno della metà di primo incrocio;

     b) che lo stabilimento è fornito di locali ad esclusivo uso della confezione del seme bachi, del personale e dei mezzi adatti, a norma dell'art. 2 della legge, per produrre, col sistema cellulare, la quantità di seme che si dichiara voler preparare, e per assicurarne la conservazione. Qualora i locali non siano in proprietà, ma siano presi in affitto, dovrà altresì dimostrarsi che la durata dell'affitto non è inferiore a tre anni;

     c) che la ditta è iscritta o ha presentato istanza di iscrizione al consiglio provinciale dell'economia, quale preparatrice di seme bachi.

     Non possono essere concesse autorizzazioni o conservate le già concesse autorizzazioni e dispense dall'autorizzazione a ditte che non compiano tutte le operazioni di confezione.

 

          Art. 2.

     Le ditte che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1°della legge, e quelle che abbiano ottenuto la dispensa di cui all'art. 3, hanno obbligo di produrre effettivamente, ogni anno, non meno di 500 oncie di seme di razze pure o 1500 oncie di razze incrociate, decadendo, in caso contrario, dalla autorizzazione o dalla dispensa.

     Tutte le operazioni di confezione e di conservazione del seme devono essere compiute soltanto nei locali dello stabilimento per il quale fu concessa l'autorizzazione o la dispensa. Ogni operazione eventualmente compiuta fuori di essi è considerata in contravvenzione alla legge e porta alla revoca della autorizzazione o della dispensa.

     Nei casi di urgente necessità, è, tuttavia, concessa l'utilizzazione di altri locali, previo avvertimento, per lettera, raccomandata o per telegramma al regio istituto che esercita il controllo.

     Qualora gli ispettori o incaricati del controllo abbiano fondati sospetti che vengano clandestinamente compiute operazioni di produzione di seme in locali diversi da quelli per i quali fu concessa l'autorizzazione o la dispensa, possono eseguire visite in tali locali, chiedendo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

 

          Art. 3.

     Le ditte autorizzate alla preparazione e alla vendita del seme bachi ai sensi dell'art. 1° della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e quelle dispensate dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, hanno l'obbligo di fornire tutti gli elementi, ai fini del controllo, ai funzionari all'uopo incaricati, anche in rapporto alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 11 della legge.

     Le ditte di cui sopra hanno l'obbligo di essere fornite, in ogni momento, di locali ed attrezzi proporzionati alla quantità di seme che effettivamente preparano.

     Le autorizzazioni di cui all'art. 1° della legge e le dispense di cui all'art. 3 devono essere confermate, previa ispezione, ad ogni mutamento di locali.

     Ciascun stabilimento dovrà tenere appositi registri, a pagine numerate, conformi ai moduli di cui all'allegato A al presente regolamento, che dovranno essere gratuitamente vidimati da uno dei regi istituti di cui al seguente art. 6, nei quali dovranno essere annotati: l'elenco delle partite introdotte nello stabilimento con l'indicazione dell'allevatore da cui provengono, con l'esatta indicazione della qualità, del peso dei bozzoli ottenuto per oncia, della eventuale infezione di pebrina, della percentuale di crisalidi morte riscontrate e di quant'altro possa fornire elemento per giudicare della robustezza delle partite medesime. Dovrà altresì annotarsi se dette partite furono destinate alla sfarfallatura o se furono scartate. Parimenti sarà tenuto, in detti registri, esatto conto del numero di microscopi adoperati, degli operai dei due sessi impiegati nelle varie operazioni di confezione e delle giornate lavorative distinte per ciascuna operazione.

     La mancanza della tenuta dei registri di cui sopra o la falsificazione delle notizie in essi contenute costituiscono infrazione punibile ai sensi dell'art. 18 della legge.

 

          Art. 4.

     Sarà ritenuto personale tecnico competente, ai fini della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, quello che abbia conseguito il diploma di abilitazione a confezionatore di seme bachi dopo aver frequentato corsi speciali presso le regie stazioni sperimentali: bacologica di Padova e di gelsi-bachicoltura di Ascoli Piceno: e quello che abbia ottenuto l'abilitazione per equipollenza di titoli ai termini dell'art. 18 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1204.

     Coloro che siano stati direttori, o, per oltre un triennio, vice-direttori di una delle regie stazioni anzidette, si presumono, a tutti gli effetti di legge, in possesso del titolo di abilitazione di cui al comma precedente.

     Gli assistenti di ruolo di una delle regie stazioni di cui sopra, dopo un triennio di servizio, possono ottenere il titolo di abilitazione qualora il direttore dell'istituto li dichiari idonei.

     Ogni variazione nella direzione tecnica deve essere denunciata, con lettera raccomandata, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di quindici giorni. Qualora durante il periodo della sfarfallatura venga a mancare, per qualsiasi motivo, il direttore, la ditta ha l'obbligo di darne denuncia immediata, sia al ministero che al regio istituto preposto al controllo ai sensi del successivo articolo 6, notificando anche in che modo abbia provvisoriamente provveduto a sostituirne la mancanza. In ogni caso entro il termine di due mesi la ditta deve provvedere alla definitiva assunzione di nuovo personale tecnico competente.

     Ciascuna ditta deve avere una propria esclusiva direzione tecnica, e il personale tecnico direttivo deve effettivamente e continuamente presenziare alle operazioni di confezione.

 

          Art. 5.

     Per l'ammissione ai corsi speciali di cui all'articolo precedente è richiesta almeno la licenza di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo. In mancanza di tale titolo l'ammissione potrà essere concessa ad aspiranti forniti di licenza di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo, che superino prove scritte ed orali di esame di fisica, chimica, zoologia e botanica, secondo i programmi delle scuole medie di secondo grado.

     I corsi speciali presso le regie stazioni sperimentali: bacologica di Padova, e di gelsi-bachicoltura di Ascoli Piceno, devono comprendere insegnamenti di embriologia e morfologia, di fisiologia, compreso lo studio delle influenze del mezzo ambiente, di patologia compresa la microbiologia, di genetica, di economia dell'industria bacologica e serica ed applicazioni pratiche.

     Gli insegnamenti e le applicazioni pratiche debbono comprendere serie rispettive di lezioni ed esercitazioni.

     E' riconosciuta, per l'ammissione ai corsi di cui sopra, l'equipollenza dei titoli di studio stranieri.

 

          Art. 6.

     La sorveglianza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme bachi, dei cui all'art. 11 della legge, sarà esercitata a mezzo di uno o più istituti governativi, dipendenti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che saranno designati con apposito decreto del ministro.

     Ciascuno stabilimento, ammesso a preparare seme bachi, deve presentare, entro l'aprile di ciascun anno, all'istituto governativo che, giusta il precedente comma, sarà stato designato per la sorveglianza sullo stabilimento medesimo, l'elenco delle località dove compie gli allevamenti per la riproduzione, indicando, per ciascun allevamento, il nome dell'allevatore, la quantità e la qualità di seme che vi impiega.

     Nel caso che gli allevamenti abbiano luogo in località sottoposte alla sorveglianza di istituti diversi, gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi a ciascuno dei detti istituti.

 

          Art. 7.

     La preparazione del seme, a norma dell'art. 2 della legge, deve essere fatta col sistema cellulare.

     Per seme preparato a sistema cellulare e per seme deposto in celle, di cui agli articoli 2 e 5 della legge, si intende il seme comunque preparato in singole disposizioni isolate, accompagnate dalle relative farfalle, in modo che sia sempre possibile eliminare, a mezzo della selezione microscopica, le ovature provenienti da farfalle infette da pebrina o da altre malattie, che nuove conoscenze sulla patologia del baco da seta abbiano accertate e siano state ufficialmente riconosciute trasmissibili per ereditarietà.

     Si intende altresì che tutte le deposizioni dovranno essere selezionate mediante esame microscopico delle relative farfalle e che quelle infette dovranno essere distrutte.

     E' tuttavia consentita, per ragioni insormontabili di tecnica, la preparazione di seme a sistema non cellulare (il così detto sistema industriale) solo per il seme destinato ad allevamenti estivi-autunnali allorchè si adoperi uno dei trattamenti per la schiusura estemporanea sul seme non ancora colorito e qualora le diverse partite poste a sfarfallare non presentino, agli esami preventivi d'uso, infezione pebrinosa. Per ciascun lotto di seme, dovrà, tuttavia, essere conservato un congruo campione delle relative farfalle ad uso del controllo sulla sanità del seme che gli istituti potranno esercitare. Ciò non esclude da parte degli istituti stessi la facoltà del controllo sul seme per gli allevamenti autunnali.

     Le ditte che intendano produrre tale seme dovranno, annualmente, ottenere speciale autorizzazione dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Allorchè abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui sopra, le ditte medesime dovranno altresì dichiarare, agli istituti preposti al controllo, la quantità e la qualità del seme che intendono preparare e il metodo di preparazione che vogliono seguire.

 

          Art. 8.

     La prescrizione di cui all'art. 5 della legge riguarda anche il seme preparato da stabilimenti italiani impiantati all'estero.

     Il seme importato nel regno, deposto in celle con relative farfalle, è ammesso alla importazione solo se indirizzato alle regie stazioni bacologiche o a stabilimenti autorizzati i quali ultimi devono curarne, oltrechè la iscrizione in entrata nel registro di cui al precedente art. 2, anche le successive operazioni di confezione.

 

          Art. 9.

     La vendita del seme bachi, anche schiuso (bacolini), può essere fatta dagli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1° della legge o dispensati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, oltre che direttamente anche a mezzo di rappresentanti.

     Chiunque, trattisi di ente o di persona, intenda occuparsi di collocamento del seme, deve riceverne preventivo mandato dalle ditte produttrici che forniranno il seme e deve acquisire le commissioni soltanto sui bollettari delle ditte stesse. E' consentito ai rappresentanti di farsi coadiuvare da sub-agenti ai quali consegneranno un documento di riconoscimento emesso dalle ditte. Il seme deve essere consegnato al committente senza modificarne la condizionatura originaria, tranne il caso che il rappresentante provveda alla incubazione.

     L'elenco dei rappresentanti deve essere annualmente comunicato, entro il mese di marzo, agli istituti governativi incaricati della sorveglianza e del controllo, di cui all'art. 6del presente regolamento.

     E' però ammessa la presentazione di elenchi suppletivi fino al 15 aprile di ogni anno.

     Gli istituti di controllo, di cui al precedente art. 6, hanno facoltà di segnalare alle ditte produttrici quei rappresentanti o sub-agenti che abbiano dato prova di non saper convenientemente trattare il seme, dal punto di vista tecnico, o che abbiano comunque contravvenuto alle disposizioni della legge e del presente regolamento, affinchè le ditte eliminino ogni inconveniente.

     La consegna del seme venduto dalle ditte produttrici non può essere iniziata prima che sia ultimata la razionale ibernazione. Tale clausola non è applicabile al seme che si esporta, al seme venduto in celle con le relative farfalle ed a quello che viene ceduto od affidato ad altra ditta autorizzata.

     Chiunque, trattisi di enti, di persone o di ditte autorizzate, intenda far schiudere il seme in camere di incubazione, sia private che collettive, potrà farne preventiva denuncia agli istituti di controllo per ottenerne il riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento dà diritto all'affissione di apposita targa da cui risulti che la camera di incubazione è sottoposta alla sorveglianza degli istituti di controllo.

     La vendita del seme estero può essere fatta solo da stabilimenti funzionanti nel regno autorizzati o dispensati dall'autorizzazione e dai loro legittimi rappresentanti.

     Tale seme estero può essere venduto sia ancora in celle che sgranato e selezionato; o schiuso giusta l'articolo seguente; in ogni caso deve essere indicata la provenienza del seme stesso.

     Per il seme estero venduto sgranato o schiuso si intende far ricadere sullo stabilimento venditore ogni responsabilità, per eventuali riscontrate infezioni pebrinose, o comunque per cattiva confezione o conservazione.

 

          Art. 10.

     I telaini, le scatole ed i sacchetti di cui all'art. 10 della legge, in cui è contenuto il seme per la vendita, devono essere chiusi in guisa da non poter essere manomessi.

     La quantità del contenuto di ciascuno deve essere indicata, su di essi, in grammi. Ogni involucro non potrà contenere che uno solo dei seguenti quantitativi di seme:

     per incroci a femmina asiatica e maschio giallo indigeno: grammi 30; grammi 15; grammi 7,50; grammi 3,75;

     per i gialli puri indigeni: grammi 32; grammi 16; grammi 8; grammi 4;

     per gli incroci a femmina gialla indigena e maschio asiatico: grammi 36; grammi 18; grammi 9; grammi 4,50.

     Si aggiungerà sugli involucri anche l'indicazione sussidiaria di consuetudine rispettivamente "oncia", "mezza oncia", "quarto d'oncia", "ottavo d'oncia".

     Su tali limiti di peso sono tollerate differenze, in eccesso o in difetto, non superiori ad un grammo per le unità di peso massimo, e di frazioni di grammo e proporzionali per le suddette rispettive suddivisioni.

     Detti pesi si intendono riferiti a seme allo stato di riposo (diapausa).

     Quando si tratti di seme prodotto da incroci deve essere dichiarata la razza di ognuno dei due sessi.

     La vendita del seme in celle deve essere fatta con indicazione del numero delle celle che costituiscono la partita.

     Per la vendita del seme schiuso (bacolini) la merce deve essere accompagnata dal rispettivo involucro che racchiuderà il seme, oppure da un certificato da cui risultano le indicazioni prescritte per gli involucri del seme.

     La sorveglianza degli istituti incaricati, a norma dell'art. 6 del presente regolamento, del controllo sulle varie operazioni di confezione e di vendita del seme bachi si estende anche alle camere di incubazione destinate alla vendita del seme schiuso.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano allo scambio e alla vendita di seme fra stabilimenti ammessi alla produzione e alla vendita del seme medesimo.

     Non sono ammesse, sui telaini, scatole, sacchetti, ecc., in cui è contenuto il seme, nè sui certificati che accompagnano il seme schiuso, cancellature o correzioni delle indicazioni di cui all'art. 10 della legge e al presente articolo.

 

          Art. 11.

     Gli accertamenti dell'osservanza dell'art. 5della legge e dell'art. 8 del presente regolamento sono fatti dagli uffici doganali di confine.

     Il seme non condizionato in deposizioni isolate per ciascuna farfalla, accompagnate dalle relative farfalle, non è ammesso all'importazione. Non è ammessa l'introduzione dall'estero di seme sgranato anche quando sia condizionato in pacchi postali nonchè in campioni senza valore semplici o raccomandati.

     L'ufficio di dogana redige verbale e ne invia copia al ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare, tuttavia, l'introduzione nel regno di piccole quantità di seme bachi provenienti dall'estero, anche se non siano in celle o in deposizioni comunque isolate accompagnate dalle relative farfalle, allorchè le partite medesime servano per studio od esperimenti, e siano indirizzate agli istituti incaricati del controllo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

 

          Art. 12.

     Le ispezioni di controllo agli stabilimenti autorizzati alla preparazione del seme bachi e ai luoghi di distribuzione del seme e dei bacolini, sono dirette ad accertare l'osservanza delle prescrizioni della legge e del presente regolamento e di ogni altra norma notoriamente conosciuta efficace alla buona preparazione del seme, anche allo scopo di ottenere uniformità nei tipi di bozzoli e pregevoli caratteri merceologici di essi, e alla sua conservazione e incubazione.

     Nei mercati degli stabilimenti non potranno, in nessun tempo, essere fatti ammassi di bozzoli che non siano di partite residuate dalle operazioni di confezione. Anche in questo caso partite di bozzoli con notevole percentuale di mortalità e specialmente di calcino non potranno essere conservate nei locali dello stabilimento.

 

          Art. 13.

     Per l'accertamento della sanità del seme destinato alla vendita e selezionato, i funzionari e gli incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di fare prelevamenti di campioni di tutte le marche prodotte dallo stabilimento.

     I campioni, di norma, saranno in numero di due per ogni marca, e saranno di circa 4 grammi ciascuno di seme sgranato o di un numero proporzionale di celle. Per le marche contenenti notevoli quantità di seme, che lascino supporre la provenienza da più allevamenti da riproduzione, il numero dei campioni prelevati potrà essere superiore a due.

     Il prelevamento è fatto in presenza del proprietario o di un suo rappresentante o di altra persona addetta allo stabilimento o deposito del seme, e, in assenza, anche dal solo funzionario o incaricato.

     Fatto il prelevamento, i funzionari o gli incaricati della vigilanza racchiudono i campioni in involucri sigillati e firmati dagli intervenuti.

     Delle coppie dei campioni prelevati di ogni marca, a norma dell'art. 12 della legge, uno sarà trasmesso, a cura del funzionario o incaricato che esegue l'ispezione, ad uno degli istituti governativi designati per la prima analisi, ai termini del succitato art. 12 della legge, e il corrispondente all'istituto designato, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo, per la eventuale analisi definitiva.

     Del prelevamento dei campioni e delle successive operazioni deve essere redatto apposito verbale, dal quale dovrà anche risultare la quantità approssimativa di seme della partita cui il campione prelevato corrisponde.

     Il giudizio dell'istituto che procede alla prima analisi deve essere da questo comunicato alla ditta, agli effetti della eventuale distruzione del seme risultato infetto, come agli articoli 14 della legge e 16 del presente regolamento, con lettera raccomandata.

     Nel prelevamento dei compioni gli organi di controllo procureranno di conciliare le esigenze del controllo stesso con quelle di natura industriale dei singoli stabilimenti.

 

          Art. 14.

     La contestazione del produttore alla decisione dell'istituto che eseguì la prima analisi deve essere presentata all'istituto governativo designato secondo l'ultimo comma dell'art. 11 della legge entro 15 giorni dalla notificazione della decisione.

     La decisione dell'istituto che esegue la seconda analisi, sempre agli effetti della eventuale distruzione del seme, deve essere comunicata, con lettera raccomandata, alla ditta, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.

 

          Art. 15.

     Con i fondi stanziati nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 24 dell'esercizio 1930-31 e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi venturi si provvede ad ogni e qualsiasi spesa (esclusi i premi di operosità e rendimento) per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e del presente regolamento.

     Per la erogazione delle spese di cui sopra, nei limiti della legge di contabilità dello Stato, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di fare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, oppure di effettuare i pagamenti mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

 

          Art. 16.

     La distruzione del seme dichiarato infetto, in seguito al risultato delle analisi di cui all'art. 12della legge, è disposta dall'istituto governativo che esercita il controllo sullo stabilimento, e deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

     La distruzione è disposta per l'intera quantità del seme cui l'accertamento si riferisce, e sarà effettuata alla presenza dell'ispettore che prelevò il campione o di altra persona designata dall'istituto di controllo che fece prelevare i campioni.

     La distruzione del seme confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1 della legge o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, è disposta dal ministero per l'agricoltura e delle foreste, e sarà eseguita immediatamente da apposito incaricato, assistito, ove occorra, dalla forza pubblica, per tutte le quantità di seme prodotto.

     La distruzione del seme, anche schiuso, venduto da venditori ambulanti, sarà fatta, pure immediatamente, dall'agente di finanza o della forza pubblica o dell'ispettore o incaricato che accerta o contesta la contravvenzione al venditore ambulante.

     E' equiparata alla vendita ambulante del seme anche quella compiuta in sedi e con impianti fissi, semifissi e mobili da persone o enti che non abbiano avuto mandato di rappresentanza dalle ditte di cui vendono il seme ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

 

          Art. 17.

     Le attribuzioni demandate dall'art. 18della legge, terzo comma, al comitato per gli interessi serici, che fu soppresso conregio decreto 29 marzo 1923, n. 985, e già devolute al ministero dell'economia nazionale, a norma del regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, passano al ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito anche il parere del ministero delle corporazioni.

 

          Art. 18.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, revisioni parziali o generali delle autorizzazioni o dispense già concesse al fine di eliminare ditte o stabilimenti che non rispondano alle esigenze tecniche di una buona produzione. Tali revisioni saranno eseguite a mezzo di apposita commissione composta dei direttori delle regie stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno e da un funzionario del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     E' in facoltà del ministro di aggregare a detta commissione un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei produttori seme bachi, il quale ha soltanto voto consultivo.

     Le proposte della commissione di revisione anzidetta sono rese esecutive con provvedimento del ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 19.

     I proventi delle ammende previste dall'art. 15 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, sono integralmente versati al bilancio dello Stato.

 

          Art. 20.

     Il presente regolamento avrà effetto a partire dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     E' tuttavia in facoltà del ministero dell'agricoltura e delle foreste di rimandare alla campagna di preparazione successiva l'applicazione di quelle disposizioni che per ragioni di tecnica non siano immediatamente attuabili.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1]  Alinea così modificato dall'art. 63 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.