§ 97.1.1a - Legge 2 agosto 1978, n. 439 .
Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:02/08/1978
Numero:439


Sommario
Art. 1.      La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere immediatamente preceduta da [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro della sanità sono emanate le direttive necessarie all'attuazione delle norme di cui all'art. 1
Art. 3.      In casi di macellazione d'urgenza e di macellazione da parte dell'agricoltore per consumo familiare, nonchè in altri casi particolari da individuarsi con il decreto di [...]
Art. 4.      Le norme della presente legge non sono applicate nei casi in cui speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, siano autorizzati con decreto del [...]
Art. 5.      Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate


§ 97.1.1a - Legge 2 agosto 1978, n. 439 [1].

Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

(G.U. 16 agosto 1978, n. 227)

 

 

     Art. 1.

     La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento degli animali stessi.

     Per stordimento s'intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro della sanità sono emanate le direttive necessarie all'attuazione delle norme di cui all'art. 1.

     L'accertamento presso gli stabilimenti di macellazione dell'idoneità degli strumenti e dei metodi usati ai fini dello stordimento degli animali prima della macellazione, nonchè della capacità del personale, è di competenza degli organi regionali.

 

          Art. 3.

     In casi di macellazione d'urgenza e di macellazione da parte dell'agricoltore per consumo familiare, nonchè in altri casi particolari da individuarsi con il decreto di cui all'articolo precedente, le competenti autorità regionali possono accordare deroghe alle disposizioni della presente legge a condizione che agli animali non siano inflitti trattamenti crudeli o sofferenze inutili all'atto dello stordimento o della macellazione.

     A tal fine le predette autorità possono disporre accertamenti.

 

          Art. 4.

     Le norme della presente legge non sono applicate nei casi in cui speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'interno.

 

          Art. 5.

     Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1]  Abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333.