§ 28.9.13 - D.M. 2 marzo 1998, n. 258.
Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.9 somministrazione
Data:02/03/1998
Numero:258


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui dovuti per estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua vanno moltiplicati: per 6, se derivanti da atti in data anteriore al 1° gennaio [...]
Art. 3.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, così fissati:
Art. 4.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. [...]
Art. 5.      1. Per le utilizzazioni di terreni del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato a scopo agricolo, silvo-pastorale e sfalcio d'erba, restano invariati i criteri di [...]
Art. 6.      1. Tutti i canoni annui, proventi diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei [...]
Art. 7.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla [...]
Art. 8.      1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, di beni del demanio pubblico e del [...]


§ 28.9.13 - D.M. 2 marzo 1998, n. 258.

Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.

(G.U. 3 agosto 1998, n. 179)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati:

     a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

     b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;

     c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale.

     2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue.

     3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere almeno la metà di un'annualità del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui dovuti per estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua vanno moltiplicati: per 6, se derivanti da atti in data anteriore al 1° gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti posti in essere, rispettivamente, nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990.

     2. I canoni di cui al comma 1 non possono, comunque, essere inferiori a L. 4.800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, così fissati:

     a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro;

     b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro;

     c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro;

     d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro.

     2. L'importo annuo di detti canoni non può essere comunque inferiore a L. 60.000.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma; a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono, altresì, sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria in mare e per i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 60 per ogni ettaro o frazione di ettaro, nonché i canoni annui dovuti per le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

     2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.

 

          Art. 5.

     1. Per le utilizzazioni di terreni del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato a scopo agricolo, silvo-pastorale e sfalcio d'erba, restano invariati i criteri di determinazione dei canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia di affitto dei fondi rustici.

 

          Art. 6.

     1. Tutti i canoni annui, proventi diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei beni demaniali di cui agli articoli precedenti, vanno moltiplicati, a decorrere dal 1° gennaio 1990, per 6, se derivanti da atti o contratti posti in essere in data anteriore al 1° gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti o contratti posti in essere rispettivamente nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990.

 

          Art. 7.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

 

          Art. 8.

     1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, di beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con esclusione dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4, sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1989, moltiplicata per 1,5.

     2. Per gli anni successivi al 1990, gli indennizzi di cui al comma 1, da determinarsi con riferimento a ciascuna annualità, sono fissati in misura non inferiore a quella determinata per l'anno 1990 tenendo, altresì, conto delle variazioni annuali del valore di mercato del bene medesimo.

     3. A decorrere dall'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono fissati nella misura corrispondente a quella determinata dagli articoli medesimi.