§ 28.9.3 - Legge 8 marzo 1949, n. 105.
Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.9 somministrazione
Data:08/03/1949
Numero:105


Sommario
Art. 1.  (Tensioni normali)
Art. 2.  (Costruzione di nuove reti di distribuzione)
Art. 3.  (Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione)
Art. 4.  (Trasformazione delle reti a tensioni non normali nè consentite)
Art. 5.  (Trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensioni consentite)
Art. 6.  (Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti didistribuzione)
Art. 7.  (Oneri delle trasformazioni)
Art. 8.  (Sanzioni)


§ 28.9.3 - Legge 8 marzo 1949, n. 105. [1]

Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt

(G.U. 8 aprile 1949, n. 81)

 

     Art. 1. (Tensioni normali)

     I valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1000 volt sono fissati in 125 e 220 volt nei circuiti monofasi e in 125-220 e 220-380 volt (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi.

 

          Art. 2. (Costruzione di nuove reti di distribuzione)

     A partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le reti di nuova costruzione monofasi e trifasi di distribuzione di energia elettrica a tensione compresa fra 100 e 1000 volt dovranno essere predisposte e funzionare alle tensioni normali fissate dall'art. 1.

 

          Art. 3. (Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione)

     Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

     a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;

     b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purché eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;

     c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purché non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale.

     E' consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

 

          Art. 4. (Trasformazione delle reti a tensioni non normali nè consentite)

     Tutte le tensioni diverse da quelle normali fissate dall'articolo 1 o da quelle consentite dall'art. 3 dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalità che verranno stabiliti, con successive disposizioni, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e commercio, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge [2].

 

          Art. 5. (Trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensioni consentite)

     Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di disporre la graduale trasformazione delle tensioni consentite dall'art. 3 in quelle normali, determinandone le modalità generali ed i termini.

     La trasformazione potrà essere disposta anche prima dello scadere dei dieci anni in casi particolari, in cui essa venga richiesta dai proprietari degli impianti di produzione e di distribuzione o dagli utenti.

 

          Art. 6. (Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti didistribuzione)

     Salvo la deroga di cui al comma seguente, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge, potranno installarsi soltanto macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'art. 1. L'interessato adotterà opportune disposizioni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto.

     Per i primi dieci anni di vigore della legge, nelle reti esercite alle tensioni consentite dall'art. 3, è ammesso installare macchine, apparecchi e apparecchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni.

 

          Art. 7. (Oneri delle trasformazioni)

     Le trasformazioni degli impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione necessarie per il loro passaggio alle tensioni normalizzate di cui all'art. 1, avranno luogo a cura e spese rispettivamente dei produttori, dei distributori e degli utenti.

 

          Art. 8. (Sanzioni)

     Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 21 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[2] Termine fissato al 23 aprile 1962 dall'art. unico dellaL. 24 dicembre 1959, n. 1171.