§ 28.3.8 - L. 7 febbraio 1992, n. 82.
Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.3 contratti bancari
Data:07/02/1992
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle [...]
Art. 2.      1. Allo statuto della Banca d'Italia saranno apportate modifiche in armonia con le disposizioni della presente legge.


§ 28.3.8 - L. 7 febbraio 1992, n. 82.

Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni.

(G.U. 14 febbraio 1992, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 2.

     1. Allo statuto della Banca d'Italia saranno apportate modifiche in armonia con le disposizioni della presente legge.