§ 28.2.38 - Legge 22 maggio 1980, n. 233.
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:22/05/1980
Numero:233


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto [...]
Art. 2.      La restituzione del fondo prevista dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in [...]


§ 28.2.38 - Legge 22 maggio 1980, n. 233.

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio.

(G.U. 13 giugno 1980, n. 161)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'art. 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.

 

          Art. 2.

     La restituzione del fondo prevista dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607.

     Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione è disciplinato dall'art. 972, ultimo comma, del codice civile, come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.