§ 28.2.34 - Legge 14 febbraio 1990, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:14/02/1990
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Effetti della dichiarazione di conversione
Art. 2.  Ulteriore caso di esclusione della conversione
Art. 3.  Imprenditore agricolo a titolo principale
Art. 4.  Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa
Art. 5.  Opposizione del concedente - Onere della prova
Art. 6.  Validità di clausole
Art. 7.  Scorte
Art. 8.  Durata dei contratti associativi non convertiti
Art. 9.  Competenze
Art. 10.  Effetti


§ 28.2.34 - Legge 14 febbraio 1990, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

(G.U. 22 febbraio 1990, n. 44)

 

     Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione

     1. L'art. 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

 

          Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione

     1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'art. 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo art. 4 della presente legge.

 

          Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale

     1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente art. 2 si presume, fino a prova contraria, semprechè sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

     2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della presente legge.

     3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

          Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa

     1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

     b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;

     c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

     d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.

 

          Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova

     1. Dopo l'art. 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

     "Art. 33 bis (Opposizione del concedente). - 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 46.

     2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'art. 46".

     2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

 

          Art. 6. Validità di clausole

     1. Al terzo comma dell'art. 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'art. 45".

 

          Art. 7. Scorte

     1. Dopo l'art. 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

     "Art. 35 bis (Scorte). - 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.

     2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente".

 

          Art. 8. Durata dei contratti associativi non convertiti

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall'art. 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre che nei casi di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso art. 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione di cui all'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 9. Competenze [1]

     [1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

     2. Restano comunque salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

          Art. 10. Effetti

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.