§ 28.2.1e - Legge 13 giugno 1961, n. 527.
Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:13/06/1961
Numero:527


Sommario
Art. unico. 


§ 28.2.1e - Legge 13 giugno 1961, n. 527. [1]

Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari.

(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).

 

     Art. unico. [2]

     La lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, è modificata come appresso:

     "se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile - tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione della manodopera - dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione".

     "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste riesamina, su ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera b), e decide con suo decreto".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L. 11 febbraio 1971, n. 11.