§ 28.2.15 - Legge 15 febbraio 1958, n. 74.
Regolamentazione dei canoni livellari veneti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:15/02/1958
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dall'annata agraria 1957-58 i canoni dei livelli costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in [...]
Art. 2.      Salvo prova contraria, i livelli di cui all'art. 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865
Art. 3.      Il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'art. 1, dopo che sia stato ridotto, [...]
Art. 4.      Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 961 del Codice civile, l'affrancazione dei canoni di cui all'art. 1, può effettuarsi dal singolo condividente per la [...]
Art. 5.      Ai livelli di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del Codice civile e nelle leggi speciali, in quanto non [...]
Art. 6.      Le norme della presente legge sono inderogabili, salvi i patti più favorevoli al livellario


§ 28.2.15 - Legge 15 febbraio 1958, n. 74. [1]

Regolamentazione dei canoni livellari veneti.

(G.U. 3 marzo 1958, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dall'annata agraria 1957-58 i canoni dei livelli costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

     I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

 

          Art. 2.

     Salvo prova contraria, i livelli di cui all'art. 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865.

 

          Art. 3.

     Il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'art. 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata.

 

          Art. 4.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 961 del Codice civile, l'affrancazione dei canoni di cui all'art. 1, può effettuarsi dal singolo condividente per la sua quota.

 

          Art. 5.

     Ai livelli di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del Codice civile e nelle leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     Le norme della presente legge sono inderogabili, salvi i patti più favorevoli al livellario.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.