§ 28.2.9 - Legge 29 ottobre 1949, n. 789.
Norme interpretative dell'art. 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:29/10/1949
Numero:789


Sommario
Art. unico.      Il testo dell'art. 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente


§ 28.2.9 - Legge 29 ottobre 1949, n. 789. [1]

Norme interpretative dell'art. 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari.

(G.U. 2 novembre 1949, n. 252)

 

 

     Art. unico.

     Il testo dell'art. 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

     Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50.

     La proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.