§ 27.7.216 – D.L. 3 giugno 1996, n. 307.
Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:03/06/1996
Numero:307


Sommario
Art. 1.      1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio [...]
Art. 2.      1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.7.216 – D.L. 3 giugno 1996, n. 307. [1]

Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

(G.U. 3 giugno 1996, n. 128).

 

     Art. 1.

     1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.

     2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvederà ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonché all'Autorità medesima, le somme di volta in volta necessarie.

     3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 30 luglio 1996, n. 400.