§ 27.7.202 – D.L. 4 agosto 1987, n. 327.
Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:04/08/1987
Numero:327


Sommario
Art. 1.      1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello [...]
Art. 2.      1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222


§ 27.7.202 – D.L. 4 agosto 1987, n. 327. [1]

Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettivi fidi.

(G.U. 4 agosto 1987, n. 180).

 

     Art. 1.

     1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.

     2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.

     3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.

     4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

 

          Art. 2.

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 404.