§ 27.7.163 – L. 7 febbraio 1979, n. 43.
Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:07/02/1979
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pendici montane in prossimità del valico di confine nazionale in comune di Brennero a [...]
Art. 2.      Il provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ha facoltà di stipulare apposita convenzione con la provincia autonoma di Bolzano per la progettazione [...]
Art. 3.      La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno 1978, di [...]
Art. 4.      All'onere di lire 2.500 milioni e di lire 6.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979 si fa fronte mediante [...]


§ 27.7.163 – L. 7 febbraio 1979, n. 43. [1]

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano.

(G.U. 17 febbraio 1979, n. 48).

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pendici montane in prossimità del valico di confine nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto doganale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le progressive 228,400 e 229,202 in comune di Brennero, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni.

     L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il nulla osta del comandante militare territoriale competente.

 

          Art. 2.

     Il provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ha facoltà di stipulare apposita convenzione con la provincia autonoma di Bolzano per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di parte o di tutti i lavori di cui all'articolo 1 ferma restando ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici la direzione dei lavori.

     Nella convenzione è prevista la somma da riconoscersi alla provincia a titolo di rimborso spese.

     All'esecuzione dei lavori di costruzione delle deviazioni in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra i chilometri 228,400 e 229,202 provvede direttamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 3.

     La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno 1978, di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno 1980 e nello stato di previsione del Ministero del tesoro - per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1978 e di lire 2.000 milioni nell'anno 1979.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 2.500 milioni e di lire 6.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.