§ 27.7.150 - D.L. 29 novembre 1975, n. 573.
Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:29/11/1975
Numero:573


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi
Art. 2.      Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 27.7.150 - D.L. 29 novembre 1975, n. 573. [1]

Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

(G.U. 3 dicembre 1975, n. 319).

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

 

          Art. 2.

     Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

     Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, negli anni 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1975 e 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 26 gennaio 1976, n. 4.