§ 27.7.69 – L. 18 febbraio 1963, n. 318.
Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:18/02/1963
Numero:318


Sommario
Art. 1.      In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, [...]
Art. 2.      Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'art. 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile è [...]
Art. 3.      All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 27.7.69 – L. 18 febbraio 1963, n. 318. [1]

Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(G.U. 30 marzo 1963, n. 86).

 

     Art. 1.

     In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

     lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;

     lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;

     lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;

     lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.

 

          Art. 2.

     Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'art. 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1964-65 impegni per contributi previsti dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, relativi a navi i cui contratti di costruzione siano stati firmati entro il 30 giugno 1964 o a navi da costruirsi in proprio per le quali le domande di ammissione ai benefici della citata legge siano state presentate entro il termine suddetto.

     Per i lavori diversi dalla costruzione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della menzionata legge, l'autorizzazione di cui al comma precedente è limitata ai lavori iniziati anteriormente al 1° luglio 1964.

 

          Art. 3.

     All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.