§ 95.27.15 - D.L. 12 novembre 1979, n. 571.
Modificazioni al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:12/11/1979
Numero:571


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è soppresso.
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.27.15 - D.L. 12 novembre 1979, n. 571. [1]

Modificazioni al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

(G.U. 13 novembre 1979, n. 309)

 

     Art. 1.

     L'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 2. [2]

     L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta si applica per scaglioni d'incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione, e con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

     a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 3 al 5 per cento;

     b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 5 al 10 per cento;

     c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 10 al 15 per cento;

     d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 15 al 20 per cento;

     e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 20 al 25 per cento;

     f) sulla parte oltre il 200 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 25 al 30 per cento.

     Per anni di maturazione dell'incremento di valore si intendono gli anni o frazione d'anno superiore al semestre, intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio".

 

          Art. 2 bis. [3]

     Le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile previsti dall'art. 15 dello stesso decreto come risulta sostituito dal precedente art. 2.

     I comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili nel secondo semestre di tale anno con deliberazione adottata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 16 del decreto indicato nel precedente comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote.

 

          Art. 2 ter. [4]

     All'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "L'ufficio del registro comunica ai comuni gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso".

 

          Art. 3. [5]

     Le disposizioni degli artt. 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

     Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'art. 14 dello stesso decreto .

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 gennaio 1980, n. 2.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.