§ 95.27.6 - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346.
Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:10/12/1961
Numero:1346


Sommario
Art. 1.      L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, ancorché riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano [...]
Art. 3.      Per la riscossione dell'addizionale o dell'aumento dell'addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla [...]
Art. 4.      Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato all'Erario.


§ 95.27.6 - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346.

Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

(G.U. 3 gennaio 1962, n. 2)

 

     Art. 1.

     L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è estesa alla imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.

     L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.

     L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sulla imposta sul reddito agrario, nonché sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, ancorché riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario [1] .

     Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'art. 1 si applica dal 1° gennaio 1962 [2] .

 

          Art. 3.

     Per la riscossione dell'addizionale o dell'aumento dell'addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.

 

          Art. 4.

     Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato all'Erario.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1963, n. 155, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1963, n. 155, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61.