§ 95.27.2 - R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.
Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:26/12/1936
Numero:2394


Sommario
Art. 1.      Il termine di venti giorni stabilito dagli articoli 277(quinto comma), 282 (primo comma) e 284, lettera c, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per la presentazione [...]
Art. 2.      Dopo l'art. 284 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito un nuovo articolo "284 bis" del seguente tenore:
Art. 3.      L'art. 285 del testo unico per la finanza locale è modificato come appresso:
Art. 4.      Con successivi decreti reali, su proposta del ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione di [...]


§ 95.27.2 - R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394. [1]

Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali

(G.U. 12 febbraio 1937, n. 35)

 

     Art. 1.

     Il termine di venti giorni stabilito dagli articoli 277(quinto comma), 282 (primo comma) e 284, lettera c, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per la presentazione dei ricorsi da parte degli interessati, rispettivamente contro la notificazione degli accertamenti dei tributi comunali e provinciali contro le decisioni della commissione comunale e contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, per i tributi provinciali, è modificato in trenta giorni.

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 284 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito un nuovo articolo "284 bis" del seguente tenore:

     "Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali emessi in sede di appello, dalla giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283(primo comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, è ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità, e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla commissione centrale per le imposte dirette.

     "A tal fine è aggiunta alla commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice-presidente scelto fra i membri del senato del regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'amministrazione centrale del ministero dell'interno e l'altro a quella del ministero delle finanze.

     "Il ricorso eventualmente prodotto ai sensi del primo comma del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo".

 

          Art. 3.

     L'art. 285 del testo unico per la finanza locale è modificato come appresso:

     "Esauriti i ricorsi di cui agli art. 282284 e 284 bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, può essere proposta unicamente davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E.

     "In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo già scadute.

     "Il ricorso stesso non può essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal terzo comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica dell'ultima decisione delle commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo".

 

          Art. 4.

     Con successivi decreti reali, su proposta del ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli.

     Con decreto del ministro per le finanze si provvederà ad introdurre nel bilancio le conseguenti necessarie variazioni.

     Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.