§ 95.26.4e - Legge 28 luglio 1961, n. 835.
Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:28/07/1961
Numero:835


Sommario
Art. 1.      L'imposta fissa di bollo sugli atti rogati dai notai e ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche Amministrazioni, sulle scritture private di ogni specie e [...]
Art. 2.      L'imposta fissa di bollo prevista per le obbligazioni e cartelle indicate nell'art. 17, n. 2, della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, [...]
Art. 3.      Il limite massimo dell'imposta di bollo previsto per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19, n. 1, lettera a), della tariffa, [...]
Art. 4.      I limiti massimi dell'imposta di bollo previsti per le quietanze relative a taluni rapporti speciali dall'articolo 21, lettere b), c) e d), e per i duplicati e copie di [...]
Art. 5.      L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100 per le istanze, petizioni e ricorsi diretti alle Amministrazioni del debito pubblico, della Cassa depositi e [...]
Art. 6.      Sono soggetti ad imposta fissa di bollo nella misura di lire 100 per ogni foglio i certificati attestanti la presentazione di denuncie imposte da leggi tributarie o il [...]
Art. 7.      Sono soggette ad imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 le sottoindicate denuncie presentate agli Uffici del registro
Art. 8.      Sulle tessere di libero ingresso agli spettacoli cinematografici, sportivi ed alle aziende termali, rilasciate gratuitamente - escluse quelle di servizio - è dovuta [...]
Art. 9.      Sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente, è dovuta una imposta di bollo nella misura fissa di [...]
Art. 10.      L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le "proiezioni pubblicitarie cinematografiche" di cui all'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa al decreto [...]
Art. 11.      L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le trasmissioni "pubblicitarie radiofoniche e televisive" di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A, annessa [...]
Art. 12.      L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta sulle entrate relative agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive è stabilita nella misura del [...]
Art. 13.      Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 [...]


§ 95.26.4e - Legge 28 luglio 1961, n. 835. [1]

Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche.

(G.U. 31 agosto 1961, n. 215).

 

 

     Art. 1.

     L'imposta fissa di bollo sugli atti rogati dai notai e ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche Amministrazioni, sulle scritture private di ogni specie e sulle relative copie ed estratti, prevista rispettivamente dagli articoli 1, 2, lettere a) e b), 3 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 300 per ogni foglio.

 

          Art. 2.

     L'imposta fissa di bollo prevista per le obbligazioni e cartelle indicate nell'art. 17, n. 2, della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 20 per ciascun titolo.

     Per i titoli multipli l'imposta è applicata nella misura di lire 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo.

 

          Art. 3.

     Il limite massimo dell'imposta di bollo previsto per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19, n. 1, lettera a), della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilito nella misura di lire 10.000.

 

          Art. 4.

     I limiti massimi dell'imposta di bollo previsti per le quietanze relative a taluni rapporti speciali dall'articolo 21, lettere b), c) e d), e per i duplicati e copie di ricevute, note, conti e fatture dall'articolo 24 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 50 e di lire 100.

 

          Art. 5.

     L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100 per le istanze, petizioni e ricorsi diretti alle Amministrazioni del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dall'articolo 38, n. 2, lettera c), della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 200 per ogni foglio.

 

          Art. 6.

     Sono soggetti ad imposta fissa di bollo nella misura di lire 100 per ogni foglio i certificati attestanti la presentazione di denuncie imposte da leggi tributarie o il pagamento dei relativi tributi.

     L'imposta può essere assolta mediante carta bollata, marche o bollo a punzone.

 

          Art. 7.

     Sono soggette ad imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 le sottoindicate denuncie presentate agli Uffici del registro:

     a) dei contratti verbali di affitto di beni immobili e di continuazione dell'affitto per tacita riconduzione;

     b) dei contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessione di pubblici servizi, delle cessioni verbali, totali o parziali, di essi, nonchè dei contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessioni;

     c) di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

     d) di verificazione della condizione sospensiva e di esecuzione data al contratto in pendenza della stessa condizione;

     e) dei trasferimenti per causa di morte;

     f) di abbonamento all'imposta generale sull'entrata.

     L'imposta è corrisposta in modo virtuale, all'atto della liquidazione del tributo cui si riferisce la denunzia, ed è dovuta per il solo esemplare destinato a rimanere presso l'Ufficio del registro.

 

          Art. 8.

     Sulle tessere di libero ingresso agli spettacoli cinematografici, sportivi ed alle aziende termali, rilasciate gratuitamente - escluse quelle di servizio - è dovuta l'imposta fissa nella misura di lire 500 per ogni trimestre, o frazione di trimestre, di validità.

     L'imposta di cui al precedente comma deve essere corrisposta dal possessore delle tessere mediante apposizione di marche annullate dagli Uffici del registro o postali.

 

          Art. 9.

     Sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente, è dovuta una imposta di bollo nella misura fissa di lire 30.

     L'imposta di cui al precedente comma è riscossa in modo virtuale con le stesse modalità previste per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

 

          Art. 10.

     L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le "proiezioni pubblicitarie cinematografiche" di cui all'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento.

 

          Art. 11.

     L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le trasmissioni "pubblicitarie radiofoniche e televisive" di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento.

 

          Art. 12.

     L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta sulle entrate relative agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive è stabilita nella misura del 5 per cento limitatamente ai biglietti di prezzo superiore a lire 100.

 

          Art. 13.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e negli articoli 15 e 16 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.