§ 95.26.3 - R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571 .
Soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione della imposta fondiaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:27/03/1939
Numero:571


Sommario
Art. 1.      Il contributo sui terreni bonificati, di cui al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato E, è soppresso a decorrere dal 1° [...]
Art. 2.      L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali provvederà alla revisione della qualità di coltura o della classe dei terreni bonificati, ai sensi degli [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      È abrogato l'art. 5 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua [...]


§ 95.26.3 - R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571 [1] .

Soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione della imposta fondiaria

(G.U. 15 aprile 1939, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo sui terreni bonificati, di cui al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato E, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1940.

 

          Art. 2.

     L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali provvederà alla revisione della qualità di coltura o della classe dei terreni bonificati, ai sensi degli artt. 43 e 45 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e degli artt. 86, 117 e 118 del testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Tali norme sono applicabili anche nei comuni nei quali vigono gli antichi catasti.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7.

     È abrogato l'art. 5 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833.

     (Omissis) [6].

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 23 giugno 1939, n. 916.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

[6]  Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, a decorrere dal 1° gennaio 1960.