§ 95.25.c - Legge 20 giugno 1956, n. 585.
Rettifica all'art. 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:20/06/1956
Numero:585


Sommario
Art. 1.      Il n. 131 della tabella allegato A, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto Presidenziale 20 marzo [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954


§ 95.25.c - Legge 20 giugno 1956, n. 585.

Rettifica all'art. 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

(G.U. 4 luglio 1956, n. 164).

 

 

     Art. 1.

     Il n. 131 della tabella allegato A, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'art. 1, stesso numero, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

N.

Indicazione degli atti

Tassa

Modo di

Note

d'ordine

soggetti a tassa

lire

pagamento

 

131

Autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione:

 

 

La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione.

 

per operazioni di importo fino a lire 100.000

500

ordinario

La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute

 

per operazioni di importo da lire 100.001 a lire 500.000

2.000

id.

 

 

per operazioni di importo da lire 500.001 a lire 1.000.000

4.000

id.

 

 

per operazioni di importo superiore al milione

6.000

id.

 

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.