§ 95.25.b - Legge 23 dicembre 1955, n. 1346.
Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:23/12/1955
Numero:1346


Sommario
Art. 1.      Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo [...]
Art. 2.      Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956


§ 95.25.b - Legge 23 dicembre 1955, n. 1346.

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche.

(G.U. 12 gennaio 1956, n. 9).

 

 

     Art. 1.

     Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

183

Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre:

 

 

La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.

 

a) automobili (patente di primo grado)

4.000

con marche

Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.

 

b) automobili (patente di secondo grado e terzo grado) autocarri, motocarrozzette, furgoncini e motoscafi

2.000

Id.

Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, quinto comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

 

 

 

 

La patente di terzo grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per quest'ultima.

 

 

 

 

Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli Uffici del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia per le patenti di automobili, motocarrozzette e furgoncini.

 

          Art. 2.

     Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.