§ 95.25.6 - Legge 10 dicembre 1954, n. 1150.
Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:10/12/1954
Numero:1150


Sommario
Art. 1.      Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la [...]
Art. 2.      Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo [...]
Art. 3.      Al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è aggiunta la seguente [...]
Art. 4.      Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla presente legge deve essere effettuato dal contribuente, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, insieme col [...]
Art. 5.      Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 95.25.6 - Legge 10 dicembre 1954, n. 1150.

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.

(G.U. 10 dicembre 1954, n. 288)

 

     Art. 1.

     Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

     a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;

     b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive.

     Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

     Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5000 annue.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

 

          Art. 2.

     Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, numero 112, è sostituito come segue:

     "L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità ed è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:

     a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;

     b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all'art. 3: lire 10.000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Per i pubblici esercizi delle categorie 4a e 5a la tassa è ridotta a lire 6000 e a lire 4000 rispettivamente.

 

          Art. 3.

     Al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è aggiunta la seguente lettera c):

     c) Diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:

     extra di prima categoria 

     tassa di apertura L. 120.000

     vidimazione annuale L. 20.000

     cambio di titolare L. 25.000

     di 2a categoria: 

     tassa di apertura L. 75.000

     vidimazione annuale L. 15.000

     cambio di titolare L. 16.000

     di 3a categoria: 

     tassa di apertura L. 50.000

     vidimazione annuale L. 10.000

     cambio di titolare L. 12.000

     di 4a categoria: 

     tassa di apertura L. 35.000

     vidimazione annuale L. 6.000

     cambio di titolare L. 8.000

     di 5a categoria: 

     tassa di apertura L. 20.000

     vidimazione annuale L. 4.000

     cambio di titolare L. 5.000

     Le sopraindicate tasse di apertura sono ridotte ad un quinto qualora non si faccia uso di grandi schermi o di speciali apparecchiature".

     La classificazione degli esercizi di cui ai precedenti commi è fatta dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza della provincia in cui è sito l'esercizio.

 

          Art. 4.

     Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla presente legge deve essere effettuato dal contribuente, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, insieme col canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni o con la prima rata del canone stesso in caso di pagamento rateale, esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato:

     1) all'Ufficio del registro competente per territorio, per i versamenti relativi al rinnovo di abbonamento ordinari alle radioaudizioni, servendosi dei moduli di versamento contenuti nel libretto di iscrizione;

     2) all'Ufficio del registro "Abbonamenti Radio" di Torino, per gli abbonamenti alle trasmissioni televisive.

     Per gli abbonamenti speciali alle radioaudizioni, il pagamento della tassa di concessione governativa, deve essere effettuato presso il competente Ufficio del registro del luogo in cui la convenzione di abbonamento è stata stipulata, in modo ordinario ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

     Salvo quanto stabilito nel successivo art. 5, il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni deve essere eseguito, in uno col rateo di canone dovuto, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino; nel caso di nuovi abbonamenti alle trasmissioni televisive, il pagamento va effettuato, in uno col rateo del canone dovuto, nei modi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio radiofonico nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni.

     Gli acquirenti di un apparecchio televisivo nuovo che contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni sono esonerati dal tributo per l'anno solare d'iscrizione e per quello immediatamente successivo.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.