§ 95.21.m - Legge 31 ottobre 1978, n. 708.
Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:31/10/1978
Numero:708


Sommario
Art. unico.      L'art. 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è sostituito dal seguente


§ 95.21.m - Legge 31 ottobre 1978, n. 708.

Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(G.U. 18 novembre 1978, n. 323)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è sostituito dal seguente:

     "Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

     La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.