§ 95.21.1 – D.Lgs.Lgt. 7 febbraio 1946, n. 30.
Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:07/02/1946
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e [...]
Art. 3. 
Art. 4.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 95.21.1 – D.Lgs.Lgt. 7 febbraio 1946, n. 30.

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

(G.U. 23 febbraio 1946, n. 46).

 

     Art. 1. [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente sei.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, il valore dei terreni continua ad essere stabilito in base agli imponibili di reddito dominicale vigenti prima della rivalutazione disposta col precedente articolo.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto ed alla revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Articolo così modificato dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1946, n. 364.

[2] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.