§ 95.19.119 - D.P.R. 9 gennaio 1987, n. 4.
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:09/01/1987
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. A partire dal 10 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
Art. 2.      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 81 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 95.19.119 - D.P.R. 9 gennaio 1987, n. 4.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 10 gennaio 1987, n. 7).

 

     Art. 1.

     1. A partire dal 10 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

     a) da L. 84.096 a L. 83.574 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

     b) da L. 8.409,60 a L. 8.357,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

 

          Art. 2.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 81 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.