§ 95.19.86 - D.L. 1 marzo 1985, n. 43 .
Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:01/03/1985
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.86 - D.L. 1 marzo 1985, n. 43 [1].

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 1 marzo 1985, n. 52).

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato " Jet Fuel JP/4 " destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 26 aprile 1985, n. 154.

[2] Articolo abrogato dalla legge di conversione.