§ 95.19.6N - Legge 14 agosto 1974, n. 393.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:14/08/1974
Numero:393


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, [...]


§ 95.19.6N - Legge 14 agosto 1974, n. 393.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

(G.U. 31 agosto 1974, n. 227)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata:

A) Armi da fuoco, lunghe: 

portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000

B) Armi da fuoco, corte: 

da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000

C) Canne finite pronte per la vendita: 

per le armi di cui alle precedenti lettere A) e B), per ciascuna canna L. 100.000

D) Munizioni: 

relative alle armi indicate nelle precedenti lettere A) e B), per ciascun pezzo L. 5

     Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

     In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     Ai fini della classificazione fiscale dei prodotti indicati nel precedente art. 1 si tiene conto delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia.

     Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla classificazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, sorte in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con le seguenti modifiche:

     a) nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'art. 65 del citato testo unico gli adempimenti ivi demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal capo di tale ufficio;

     b) il perito da nominare dall'Amministrazione finanziaria perchè esprima il parere non vincolante di cui al primo comma dell'art. 65 citato dev'essere un ufficiale della direzione di artiglieria competente per territorio;

     c) i collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo centrale dei periti doganali devono essere integrati da due esperti, designati uno dal Ministero dell'interno, l'altro dal Ministero della difesa.

     Le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si osservano anche per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sorte presso gli uffici doganali in sede di determinazione degli elementi imponibili relativi ai prodotti di cui all'articolo 1.

     All'articolo 3, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

     Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     All'articolo 4, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale permanente o saltuaria, secondo determinazioni da adottarsi motivatamente dall'Amministrazione finanziaria.

     L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli, di prescrivere, a spese del fabbricante, se necessaria, idonea recinzione fiscale.

     Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile;

     l'ultimo comma è soppresso.

     All'articolo 5, al terzo comma, le parole: Per i prodotti di cui alle lettere A), B), C), D) ed M) dell'articolo 1, sono sostituite dalle seguenti: Per i prodotti di cui alle lettere A), B) e C) dell'articolo 1;

     al quarto comma, le parole: I prodotti di cui alle lettere E), F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1, sono sostituite dalle seguenti: I prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1.

     All'articolo 7, il quinto e il sesto comma sono soppressi.

     All'articolo 8, dopo le parole: deposito doganale privato, sono aggiunte le seguenti: o trasportati con bolletta di cauzione.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     Chiunque fabbrica i prodotti previsti dall'articolo 1 del presente decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente art. 3 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione, da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

     Alla stessa pena soggiace chiunque commette, relativamente ai prodotti di cui all art. 1, contrabbando ai sensi delle disposizioni previste dal titolo VII, capo I, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza osservare le vigenti norme doganali.

     Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

     Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in cui sia prescritta, o con bolletta scaduta, falsa, alterata, incompleta o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti stessi dalla prevista destinazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

     Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applicano a carico dei responsabili le pene di cui al precedente comma.

     Chiunque trasporta i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di legittimazione di cui è in possesso, o non la consegna al destinatario della merce, o consegnandola non vi appone l'annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

     Chiunque mette in circolazione i prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni non munite dei prescritti contrassegni è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

     Alla stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni già utilizzati o di illecita provenienza.

     Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei locali ove si fabbricano o si detengono i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     Per i reati previsti dal presente decreto il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.

     Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in misura non eccedente un terzo, quando per la quantità o per la qualità dei prodotti oggetto della violazione il fatto debba ritenersi di lieve entità.

     Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonchè i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     Le disposizioni del presente decreto concernenti la confisca e la misura delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

     L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

     All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:

     Nuove norme di attuazione del presente decreto saranno emanate entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

     All'articolo 12, al primo ed al secondo comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore, sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;

     al secondo comma, sono soppresse le parole finali: e del materiale da utilizzare per le lavorazioni;

     al quarto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore, sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;

     al quinto comma, le parole: sesto comma dell'articolo 9, sono sostituite dalle seguenti: quarto comma dell'articolo 9;

     al sesto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore, sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;

     il settimo e l'ottavo comma sono soppressi;

     il penultimo comma è sostituito dal seguente:

     A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili gli appositi contrassegni di Stato, le confezioni dei prodotti di cui alla lettera D) dell'art. 1 devono essere chiuse con etichette o fascette contenenti la denominazione della ditta fabbricante e l'indicazione della qualità e quantità del prodotto contenuto nella confezione;

     all'ultimo comma, le parole: da lire duecentomila, sono sostituite dalle seguenti: da lire centomila.

     All'articolo 13, al primo comma, le parole: prodotti di cui alle lettere A), B), C) e D) del precedente art. 1, sono sostituite dalle seguenti: prodotti di cui alle lettere A), B) e C) del precedente art. 1;

     al secondo comma sono soppresse le parole: o di licenze per collezione di armi comuni da sparo;

     il terzo e il quarto comma sono soppressi.