§ 95.18.76 - D.L. 23 giugno 2010, n. 94.
Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:23/06/2010
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 95.18.76 - D.L. 23 giugno 2010, n. 94. [1]

Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi.

(G.U. 24 giugno 2010, n. 145)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi;

     Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela della salute, specie quella della popolazione più giovane, nonchè degli interessi erariali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati» le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:

     «Sigari ... 23,00%;

     Sigaretti ... 23,00%;

     Sigarette ... 58,50%;

     Tabacco da fumo:

     a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ... 56,00%;

     b) altri tabacchi da fumo ... 56,00%;

     Tabacco da fiuto ... 24,78%;

     Tabacco da masticare ... 24,78%.»;

     b) nell'articolo 39-octies:

     1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

     2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.».

     2. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

     3. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilità, che definiscono l'entità del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

     a) all'elenco «Tabacchi lavorati» dell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

     b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

     4. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, dopo il numero 9) è aggiunto, in fine, il seguente:

     «9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.».

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 24 agosto 2010, n. 197). L'art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.