§ 95.18.1e - Legge 21 novembre 1966, n. 1045.
Modificazione di norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata sulle carni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:21/11/1966
Numero:1045


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Le aliquote massime di tassazione del pollame "a peso vivo" e "a peso morto" di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e [...]
Art. 3.      All'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè [...]


§ 95.18.1e - Legge 21 novembre 1966, n. 1045. [1]

Modificazione di norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata sulle carni.

(G.U. 9 dicembre 1966, n. 309).

 

 

     Art. 1. [2]

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

     vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

     bovini: altri animali vivi della specie bovina.

     Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

     Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione "a capo".

 

          Art. 2.

     Le aliquote massime di tassazione del pollame "a peso vivo" e "a peso morto" di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.

     Le aliquote di cui al precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzione, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

 

          Art. 3.

     All'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "L'imposta comunale di consumo sulle carni bovine, ovine ed equine, anche se macellate, e sul pollame, i conigli e la cacciagione, è riscossa esclusivamente a tariffa".

 

          Art. 4.

     Il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè per l'importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili ed al prezzo medio allo ingrosso, al momento e per il fatto obiettivo dell'assoggettamento all'imposta di consumo dei detti animali o delle relative carni fresche o comunque conservate. L'imposta generale sull'entrata verrà riscossa esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo, giusta le norme della legge 4 febbraio 1956, n. 33, e con l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

     Agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo competerà per la riscossione dell'imposta sull'entrata l'aggio del 2 per cento.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 22 dicembre 1969, n. 964.