§ 95.18.5 - D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1946, n. 205.
Aumento della imposta di consumo sul caffè.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:14/10/1946
Numero:205


Sommario
Art. 1.      L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 25.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 34.500 per quintale.
Art. 2.      Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 25, deve, [...]
Art. 3.      Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta stabilita dal presente [...]
Art. 4.      In caso di mancata od inesatta denuncia verrà applicata la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.
Art. 5.      Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.18.5 - D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1946, n. 205. [1]

Aumento della imposta di consumo sul caffè.

(G.U. 16 ottobre 1946, n. 235)

 

     Art. 1.

     L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 25.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 34.500 per quintale.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 25, deve, entro cinque giorni dalla data medesima, farne denuncia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, brigate della guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denuncia può essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

 

          Art. 3.

     Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta stabilita dal presente decreto e quella del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135.

     Alla riscossione delle somme dovute provvederanno le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del vigente regolamento doganale.

 

          Art. 4.

     In caso di mancata od inesatta denuncia verrà applicata la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.