§ 95.17.2 - Legge 27 maggio 1959, n. 358.
Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse
Data:27/05/1959
Numero:358


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:
Art. 2.      Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e [...]
Art. 3.      Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 30 per cento sull'imposta unica liquidata a norma [...]
Art. 4. 


§ 95.17.2 - Legge 27 maggio 1959, n. 358. [1]

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici

(G.U. 16 giugno 1959, n. 141)

 

     Art. 1.

     Le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:

     sino a 300 milioni di lire 33 per cento

     sino a 400 milioni di lire 34 per cento

     sino a 500 milioni di lire 35 per cento

     sino a 600 milioni di lire 36 per cento

     sino a 700 milioni di lire 37 per cento

     sino a 800 milioni di lire 38 per cento

     sino a 900 milioni di lire 39 per cento

     sino a 1.000 milioni di lire 40 per cento

     sino a 1.100 milioni di lire 41 per cento

     sino a 1.200 milioni di lire 42 per cento

     sino a 1.300 milioni di lire 43 per cento

     sino a 1.400 milioni di lire 44 per cento

     sino a 1.500 milioni di lire 45 per cento

     oltre 1.500 milioni di lire 45 per cento

     Per le somme intermedie la misura dell'aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

     Y = 0,010 X + 30

     nella quale Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

     L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sullo intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 2.

     Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine, il fondo premi è costituito dal 56 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 30 per cento sull'imposta unica liquidata a norma dell'art. 1 della presente legge.

     Per ogni concorso l'abbuono di cui al comma precedente non può superare i 20 milioni.

 

          Art. 4. [2]

     Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, è uguale a quello dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo predetto.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 8 giugno 1962, n. 587.