§ 95.15.33 - D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:15/07/1982
Numero:463


Sommario
Art. 1.      All'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      All'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      Dopo l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
Art. 6.      Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.      Nell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.15.33 - D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(G.U. 23 luglio 1982, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma i numeri 2), 5) e 7) sono sostituiti dai seguenti:

     "2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;";

     "5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione ed agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;";

     "7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;".

     Nell'ultimo comma dopo le parole "inferiore a quindici giorni" sono aggiunte le parole "ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale".

     Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7), e le certificazioni rilasciate a norma dell'art. 34 non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte e le certificazioni. La pena a carico della azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti o del rilascio della certificazione. Si considera omesso l'invio o il rilascio oltre i termini di cui agli articoli 32, ultimo comma, e 34".

     Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al n. 2) del primo comma dopo le parole "dei questionari previsti al n. 4)" sono aggiunte le parole "e al n. 7)".

 

          Art. 2.

     All'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorchè l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

     La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria.".

     L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

     Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.".

     Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti.

 

          Art. 3.

     L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

     a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;

     b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;

     c) quando il reddito complessivo fondatamente attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;

     d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'art. 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;

     e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi di imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonchè agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

     Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

     L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34.".

 

          Art. 4.

     All'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel secondo comma i numeri 2) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

     "2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti, soggetti, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al quarto comma dell'art. 41, all'aliquota prevalentemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni del periodo d'imposta. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni può essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri;";

     "5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione; richiedere agli enti pubblici, alle società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;".

     Nel secondo comma è aggiunto il seguente n. 7):

     "7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 51-bis e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

     "Art. 51-bis. - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

     a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 28 e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nell'anno di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento milioni;

     b) quando dagli atti e documenti di cui all'art. 54, terzo comma, ovvero da altri elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;

     c) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le ipotesi di cui al secondo comma, numeri 1) e 3), dell'art. 55; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire cento milioni;

     d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti;

     e) quando dagli elementi in possesso dell'ufficio risulta che l'ammontare dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale è superiore di oltre un decimo a quella spettante e la differenza è superiore a lire cento milioni.

     La richiesta può riguardare anche i conti successivi all'anno o agli anni cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonchè agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

     Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili a fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

     L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".

 

          Art. 6.

     Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 51-bis, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorchè l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e la Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".

     Nell'art. 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "nell'art. 51" sono sostituite dalle parole "negli articoli 51 e 51-bis".

 

          Art. 7.

     Nell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51-bis e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria.".

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.