§ 95.15.31 - Legge 22 dicembre 1980, n. 889.
Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:22/12/1980
Numero:889


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento
Art. 2.      I numeri 43) e 46) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi
Art. 3.      Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con [...]
Art. 4.      Il n. 6) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso
Art. 5.      Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico [...]
Art. 6.      Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il [...]
Art. 7.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli teatrali indicati nel n. 1), parte III - Servizi, della tabella A allegata al decreto del [...]
Art. 8.      Al quinto comma, lettera a), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola <>, sono [...]
Art. 9.      I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi
Art. 10.      All'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente
Art. 11.      Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 12.      All'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma
Art. 13.      Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive
Art. 14.      Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'art. 12 del D.L. 7 febbraio 1977, [...]
Art. 15.      Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 15 gennaio 1981


§ 95.15.31 - Legge 22 dicembre 1980, n. 889.

Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 30 dicembre 1980, n. 355)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

 

          Art. 2.

     I numeri 43) e 46) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

     Al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

     “l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”.

     All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

     “g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'art. 2”.

 

          Art. 3.

     Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento.

 

          Art. 4.

     Il n. 6) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.

     L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonché nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con l'aliquota del due per cento.

     La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.

 

          Art. 5.

     Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati.

     Il n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 6.

     Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero:

     “56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita”.

     Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

     “38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

     39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);”.

     Nella stessa tabella A, parte seconda, il n. 40) è sostituito dal seguente:

     “40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);”.

     Il n. 71) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

     Il n. 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo;”.

     Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del nove per cento [1]

 

          Art. 7.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli teatrali indicati nel n. 1), parte III - Servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di scrittura connessi con i medesimi spettacoli teatrali.

 

          Art. 8.

     Al quinto comma, lettera a), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola <>, sono aggiunte le parole: <>.

 

          Art. 9.

     I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

     Per le cessioni e importazioni di quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di 100 anni; arazzi tessuti a mano o fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento . [2]

     Al secondo comma, lettera a), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi i numeri 22), 23) e 24).

 

          Art. 10.

     All'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     “La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata”.

 

          Art. 11.

     Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo della posta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del 2 per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'8 per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del 15 per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del 18 per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del 35 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del 2 per cento, per 108 quando l'imposta è dell'8 per cento, per 115 quando l'imposta è del 15 per cento, per 118 quando l'imposta è del 18 per cento, per 135 quando l'imposta è del 35 per cento, moltiplicando il quoziente per 100 ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima”.

     Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo.

     L'ultimo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 12.

     All'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi”.

 

          Art. 13.

     Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

 

          Art. 14.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'art. 12 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

     Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorché alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 15 gennaio 1981.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Aliquota così modificata dagli artt. 1 e 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n.853, con effetto 1° gennaio 1985.

[2]  L’aliquota di cui al presente comma è stata così modificata dagli artt. 1 e 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n.853, con effetto 1° gennaio 1985.