§ 95.15.6 - D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:02/07/1975
Numero:288


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del [...]
Art. 2.      Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 3.      Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il [...]
Art. 4.      I contribuenti che nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1975 non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.15.6 - D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.

(G.U. 11 luglio 1975, n. 183)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 38. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo".

     Nel secondo comma le parole "un anno", "due mesi", "dodici mesi" e "sessantesimo" sono sostituite rispettivamente con le parole "due anni", "tre mesi", "ventiquattro mesi" e "novantesimo".

     Nel terzo comma le parole "un anno" sono sostituite con le parole "due anni".

     I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

     Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa.

     Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60".

     Art. 62. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli".

 

          Art. 2.

     Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

     I contribuenti che dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, hanno versato l'imposta sul valore aggiunto per cessioni di beni e prestazioni di servizi non imponibili in virtù della disposizione di cui al precedente comma hanno diritto alla detrazione o al rimborso del relativo importo a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se nei loro confronti è fatta richiesta di restituzione da coloro che hanno corrisposto l'imposta stessa in via di rivalsa.

 

          Art. 3.

     Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo comma del medesimo articolo.

 

          Art. 4.

     I contribuenti che nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1975 non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.