§ 9.6.9 - D.M. 22 giugno 1993, n. 346.
Regolamento recante norme per la gestione da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.6 istituto nazionale delle assicurazioni
Data:22/06/1993
Numero:346


Sommario
Art. 1.      1. E’ costituito presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. un "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", in appresso denominato Fondo, per il risarcimento dei danni a terzi [...]
Art. 2.      1. Il Fondo è gestito, sotto il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dall’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., a mezzo del proprio consiglio di [...]
Art. 3.      1. Spetta al comitato di cui al precedente art. 2 dare parere al consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a.:
Art. 4.      1. L’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo, nonché una separata amministrazione [...]
Art. 5.      1. Il rendiconto di cui al precedente art. 4 deve comprendere le seguenti voci:
Art. 6.      1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle [...]
Art. 7.      1. L’impresa designata, di cui al precedente art. 6, dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del [...]
Art. 8.      1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma del comma 5 dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, saranno rimborsate [...]
Art. 9.      1. Le imprese designate debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto.
Art. 10.      1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, sono determinate la misura del contributo al Fondo nonché le [...]


§ 9.6.9 - D.M. 22 giugno 1993, n. 346. [1]

Regolamento recante norme per la gestione da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

(G.U. 7 settembre 1993, n. 210).

 

Art. 1.

     1. E’ costituito presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. un "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", in appresso denominato Fondo, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall’esercizio dell’attività venatoria nei seguenti casi:

     a) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

     b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. La liquidazione dei danni è effettuata per conto del Fondo dall’impresa designata a norma del successivo art. 6 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

     3. L’eventuale azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

 

     Art. 2.

     1. Il Fondo è gestito, sotto il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dall’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, sentito un comitato.

     2. Il comitato è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall’amministratore delegato dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., che ne sono membri di diritto.

     3. Fanno parte altresì del comitato di cui al primo comma:

     a) due rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, designati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

     b) il dirigente del servizio dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo;

     c) un rappresentante delle imprese assicuratrici, scelto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato su designazione dell’associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;

     d) un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, scelto tra quelle maggiormente rappresentative, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, assicurando il principio della rotazione.

     4. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da un funzionario dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., designato dal presidente dell’Istituto stesso e da un funzionario del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con qualifica non inferiore all’ottavo livello funzionale.

     5. I componenti il comitato ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

 

     Art. 3.

     1. Spetta al comitato di cui al precedente art. 2 dare parere al consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a.:

     1) sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni della legge concernente il Fondo;

     2) sulla designazione delle imprese di cui al successivo art. 6;

     3) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al successivo art. 6, da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. quale gestore del Fondo;

     4) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. ritenga di sottoporgli.

     2. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     4. Ai membri del comitato ed ai segretari spetta un gettone di presenza, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., posto a carico del bilancio dell’Istituto stesso.

 

     Art. 4.

     1. L’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

     2. Il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nel deliberare sull’impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

     3. Il rendiconto della gestione del Fondo approvato dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., deve essere trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

 

     Art. 5.

     1. Il rendiconto di cui al precedente art. 4 deve comprendere le seguenti voci:

     In entrata:

     1) contributi di competenza dell’esercizio;

     2) redditi ricavati dall’impiego delle somme disponibili;

     3) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese e distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o in esercizi anteriori;

     4) interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi;

     5) altre entrate, da indicare analiticamente;

eventuale disavanzo.

     In uscita:

     1) somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e delle relative spese di liquidazione, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o in esercizi anteriori. Le predette somme debbono essere altresì distinte a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) del primo comma dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     2) quota delle spese generali sostenute dalle imprese designate per la gestione di sinistri a carico del Fondo, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;

     3) sostenute dall’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. per la gestione del Fondo;

     4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all’art. 8 del presente decreto;

     5) altre uscite, da indicare analiticamente;

     eventuale avanzo.

     2. Il rendiconto di cui sopra deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell’esercizio:

     Nell’attivo:

     1) la consistenza di cassa;

     2) l’ammontare dei depositi presso istituti di credito;

     3) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

     4) i crediti per contributi non incassati;

     5) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

     l’eventuale saldo a conguaglio.

     Nel passivo:

     1) i debiti verso le imprese designate di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

     2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

     l’eventuale saldo a conguaglio.

     3. In apposita colonna interna deve essere posto in evidenza l’avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto di cui al precedente art. 4, distinguendolo dal saldo a conguaglio positivo o negativo riportato dall’esercizio precedente.

     4. Ai fini della determinazione del contributo previsto dalla legge per il funzionamento del Fondo, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve risultare l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese designate alla fine dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.

     5. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può chiedere in qualunque momento all’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. notizie e dati sulla gestione autonoma del Fondo e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

 

     Art. 6.

     1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., designa per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, l’impresa di assicurazione che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. Per la designazione si terrà conto, per ogni singola impresa, della capacità finanziaria e dell’esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

 

     Art. 7.

     1. L’impresa designata, di cui al precedente art. 6, dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa dovrà garantire il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

     2. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dalla legge, ha azione di regresso, per conto del Fondo, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

 

     Art. 8.

     1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma del comma 5 dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, saranno rimborsate dall’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l’Istituto predetto.

     2. Tali convenzioni, soggette ad approvazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito l’ISVAP, debbono in ogni caso regolare:

     a) il termine entro il quale l’Istituto dovrà comunicare il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del successivo art. 9;

     b) il termine entro il quale l’Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dovrà rimettere alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;

     c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;

     d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);

     e) i criteri cui le imprese dovranno attenersi per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

     f) i casi in cui le imprese dovranno chiedere il preventivo benestare all’Istituto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese dovranno attenersi nei rapporti con l’Istituto in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. L’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le stesse imprese designate debbono tenere a disposizione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registrati e documenti riguardanti la predetta gestione.

     4. L’ISVAP ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l’osservanza delle disposizioni della legge sopra richiamata, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, nonché delle convenzioni di cui al presente articolo.

     5. Le imprese debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con la gestione autonoma del Fondo e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e debbono fornire le notizie e i dati che siano ad essere richiesti.

 

     Art. 9.

     1. Le imprese designate debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto.

     2. Per la predetta gestione le imprese debbono tenere separatamente, presso la sede centrale, tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.

     3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all’art. 25 della legge citata debbono recare, oltre la denominazione dell’impresa e le altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione "Impresa designata a norma dell’art. 6 del decreto ministeriale … per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia".

     4. Le imprese non possono utilizzare l’intestazione di cui al precedente comma per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra prevista.

     5. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate debbono trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, deve comprendere le seguenti voci:

     1) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell’esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti debbono anche essere distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     2) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui al punto 1);

     3) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all’art. 25 della legge citata;

     4) somme recuperate dall’impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o negli esercizi precedenti.

     6. Al rendiconto deve essere allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall’impresa nei rapporti con l’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

     7. Da tale estratto conto debbono risultare:

     Nella parte A:

     1) l’importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci 1), 2) e 3) di cui al comma 1 del presente articolo;

     2) l’importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall’impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui al precedente art. 6;

     3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo;

     l’eventuale saldo a conguaglio.

     Nella parte B:

     1) l’importo dei rimborsi da parte della gestione autonoma del Fondo all’impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

     2) le somme recuperate nel semestre dall’impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

     3) l’importo degli interessi passivi;

     4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo;

     l’eventuale saldo a conguaglio.

     8. Il rendiconto deve essere trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

     9. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un prospetto dal quale deve risultare l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell’esercizio cui si riferisce il prospetto.

     10. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell’esercizio medesimo o in esercizi anteriori.

     11. I documenti indicati nel presente articolo debbono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

 

     Art. 10.

     1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, sono determinate la misura del contributo al Fondo nonché le modalità di versamento dello stesso.


[1] Abrogato dall'art. 41 del D.M. 28 aprile 2008, n. 98.