§ 9.5.20 - L. 24 dicembre 1992, n. 506.
Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:24/12/1992
Numero:506


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l’art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:


§ 9.5.20 - L. 24 dicembre 1992, n. 506.

Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.

(G.U. 30 dicembre 1992, n. 305).

 

Art. 1.

     1. Dopo l’art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     “Art. 7 bis. (Finanziamenti ad imprese in crisi).

     (Omissis).”

     2. L’ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell’art. 7-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.