§ 9.5.16 - L. 28 novembre 1984, n. 792.
Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:28/11/1984
Numero:792


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Attività del mediatore.
Art. 3.  Albo dei mediatori.
Art. 4.  Condizioni per l’iscrizione delle persone fisiche.
Art. 5.  Condizioni per l’iscrizione delle società.
Art. 6.  Condizioni per l’iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea.
Art. 7.  Condizioni per l’iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea.
Art. 8.  Condizioni comuni per l’esercizio dell’attività di mediatore.
Art. 9.  Sanzioni e radiazione dall’albo.
Art. 10.  Procedimento disciplinare.
Art. 11.  Altri casi di cancellazione.
Art. 12.  Commissioni per l’albo.
Art. 13.  Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa.
Art. 14.  Copertura finanziaria.
Art. 15.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 16.  Modifiche alla legge istituita dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione.


§ 9.5.16 - L. 28 novembre 1984, n. 792. [1]

Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione.

(G.U. 28 novembre 1984, n. 329).

 

     Art. 1. Definizione.

     Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

 

     Art. 2. Attività del mediatore.

     L’attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all’albo.

     Non è consentita la contemporanea iscrizione all’albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all’albo nazionale degli agenti di assicurazione.

     L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso agli agenti produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici loro dipendenti.

 

     Art. 3. Albo dei mediatori.

     E’ istituito, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, - l’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

     Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

     L’albo è suddiviso in due sezioni:

     a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;

     b) alla seconda sono iscritte le società.

     Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.

     L’albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

     L’elenco degli iscritti all’albo nonché tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     A cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato l’albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

     Per ciascun iscritto alla prima sezione dell’albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell’albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all’esercizio dell’attività di mediazione.

 

     Art. 4. Condizioni per l’iscrizione delle persone fisiche.

     Per ottenere l’iscrizione nella prima sezione dell’albo è necessario:

     a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

     b) godere dei diritti civili;

     c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

     d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

     e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

     f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell’ambito del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo è amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all’albo, nominato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dei mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenendo conto dell’anzianità di esercizio dell’attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;

     g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all’art. 12 della presente legge;

     h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:

     disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;

     disciplina giuridica dell’esercizio delle assicurazioni private;

     nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

     principi di tecnica assicurativa;

     per i mediatori di riassicurazione l’esame deve anche comprendere:

     nozioni di tecnica riassicurativa;

     nozioni di diritto internazionale e comparato.

     Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     La commissione d’esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione di cui all’art. 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

     Sono esonerati dalla prova di idoneità:

     a) coloro che, già iscritti all’albo, chiedono nuovamente l’iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

     b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.

 

     Art. 5. Condizioni per l’iscrizione delle società.

     Per ottenere l’iscrizione nella seconda sezione dell’albo, le società debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

     b) l’oggetto sociale deve essere limitato all’attività di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale;

     c) l’amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all’albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l’attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

     d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell’albo;

     e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all’art. 4, primo comma, lettera f);

     f) avere stipulato la polizza di cui all’art. 4, primo comma, lettera g).

     Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.

     E’ fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall’art. 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     1) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto nonché della prova dell’avvenuto loro deposito presso l’ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

     2) certificato attestante l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

     3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

 

     Art. 6. Condizioni per l’iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea.

     Possono essere iscritti nella sezione prima dell’albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l’attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l’attività di agente di assicurazione [2].

     Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:

     a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

     b) ad un anno se si è ricevuta per l’attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

     L’interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, primo comma, lettere c), d), e), f) e g).

 

     Art. 7. Condizioni per l’iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea.

     Le imprese di cui all’art. 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell’albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.

     La documentazione prevista dal terzo comma dell’art. 5, numeri 1) e 2), può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall’autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro d’origine o di provenienza, ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.

 

     Art. 8. Condizioni comuni per l’esercizio dell’attività di mediatore.

     I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.

     Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni.

     I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell’iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:

     a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori alla quota, determinata in via generale dall’ISVAP, dell’importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio [3];

     b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;

     c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell’importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

     Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

     Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell’esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall’albo.

     Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all’art. 5, primo comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi dall’avvenuta variazione.

     Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l’adempimento o l’osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 9. Sanzioni e radiazione dall’albo.

     Le persone che svolgono l’attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione senza essere iscritte all’albo di cui all’art. 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge [4].

     Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) richiamo;

     b) censura;

     c) radiazione dall’albo.

     Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all’iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all’iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

     La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l’attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell’albo comporta l’automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell’albo stesso.

 

     Art. 10. Procedimento disciplinare.

     Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all’art. 12.

     Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell’interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.

     La comunicazione all’interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l’interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l’invito all’interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

     L’interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

     Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

     Contro il provvedimento di radiazione dall’albo può essere proposta impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

 

     Art. 11. Altri casi di cancellazione.

     Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall’albo in caso di:

     1) rinunzia all’iscrizione;

     2) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;

     3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

     4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all’art. 4, primo comma, lettera d);

     5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 8;

     6) dichiarazione di fallimento.

     Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l’efficacia della garanzia di cui all’art. 4, primo comma, lettere f) e g), e all’art. 5, primo comma, lettere e) ed f).

     La persona fisica o giuridica cancellata dall’albo a norma del comma precedente o dell’art. 10 può esservi reiscritta purché siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.

     Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione di cui all’art. 12.

 

     Art. 12. Commissioni per l’albo. [5]

 

     Art. 13. Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa.

     La domanda per l’iscrizione all’albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all’art. 4, primo comma, lettera h), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova.

     All’atto della presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al  n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all’ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.

     Coloro che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire centomila, se iscritta alla seconda sezione di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata disposta l’iscrizione.

     A decorrere dall’anno 1985, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, si procederà all’adeguamento delle tasse annuali di iscrizione di cui al comma precedente.

 

     Art. 14. Copertura finanziaria.

     All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si farà fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente art. 13.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. Disposizioni finali e transitorie.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’uso della qualifica di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonché l’attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti all’albo.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l’attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione possono continuare a svolgere l’attività stessa a condizione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato domanda per l’iscrizione all’albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione e certificando, a mezzo dell’associazione di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano l’attività di mediazione.

     Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nella prima sezione dell’albo, anche indipendentemente dal requisito di cui all’art. 4, primo comma, lettera h), le persone fisiche che, da almeno un triennio, esercitano l’attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l’ufficio del registro delle imprese.

     Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritte nella seconda sezione dell’albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 5, primo comma, lettere b), c) e d), le società che, da almeno un quinquennio, esercitano l’attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione e che siano iscritte presso l’ufficio del registro delle imprese.

     Le società devono comunque, a pena di decadenza dall’iscrizione all’albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell’art. 5, primo comma, lettere b), c) e d), entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Modifiche alla legge istituita dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione.

     Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) l’art. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     2) alla lettera c dell’art. 4, dopo le parole: “contro il patrimonio”, sono aggiunte le seguenti: “per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni”.

     3) al n. 1) dell’art. 5, dopo le parole: “pubblica o privata”, sono aggiunte le seguenti: “o di una impresa prevista dall’art. 5 della legge istitutiva dell’albo dei mediatori di assicurazione”.


[1] Abrogata dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05. Le competenze attribuite dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

[2] Comma così sostituito dall'art. 21 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[3] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.