§ 9.2.7 - D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.
Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:26/11/1991
Numero:393


Sommario
Art. 1.  (Esercizio dell'attività di assistenza).
Art. 2.  (Controllo dei mezzi delle imprese).
Art. 3.  (Disciplina tributaria).
Art. 4.  (Esercizio e campo di applicazione).
Art. 5.  (Cumulabilità con altre garanzie).
Art. 6.  (Modalità per la gestione dei sinistri).
Art. 7.  (Condizioni generali del contratto).
Art. 8.  (Esclusioni).
Art. 9.  (Conflitto di interessi).
Art. 10.  (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295).
Art. 11.  (Costituzione della riserva di compensazione per le assicurazioni credito).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.      1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1992


§ 9.2.7 - D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393. [1]

Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

(G.U. 12 dicembre 1991, n. 291, S.O.).

 

CAPO I

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

 

Art. 1. (Esercizio dell'attività di assistenza). [2]

 

     Art. 2. (Controllo dei mezzi delle imprese). [3]

 

     Art. 3. (Disciplina tributaria).

     1. I premi incassati su contratti di assicurazione di assistenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1992 sono soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, con l'aliquota del 10 per cento.

     2. La parte del premio di assicurazione di assistenza che venga dall'impresa trasferita ad altra impresa non è soggetta nuovamente ad imposta.

     3. I corrispettivi pagati su contratti di assistenza stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 1992 continuano ad essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

     4. Nel primo esercizio di applicazione del presente decreto, le imprese esercenti l'attività di assistenza anteriormente al 1° gennaio 1992 ed autorizzate a norma dell'art. 12 determinano il volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, considerando quali corrispettivi di operazioni imponibili anche l'importo dei risconti passivi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

     5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificazioni successive, la lettera g-ter), è sostituita dalla seguente:"g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.".

 

CAPO II

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

 

     Art. 4. (Esercizio e campo di applicazione). [4]

 

     Art. 5. (Cumulabilità con altre garanzie). [5]

 

     Art. 6. (Modalità per la gestione dei sinistri). [6]

 

     Art. 7. (Condizioni generali del contratto). [7]

 

     Art. 8. (Esclusioni). [8]

 

     Art. 9. (Conflitto di interessi). [9]

 

CAPO III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 295, ED OBBLIGO

DELLA COSTITUZIONE DELLA RISERVA DI COMPENSAZIONE

PER LE ASSICURAZIONI CREDITO

 

     Art. 10. (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295). [10]

 

     Art. 11. (Costituzione della riserva di compensazione per le assicurazioni credito). [11]

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di assistenza sono abilitate a proseguirla a condizione che, entro sessanta giorni dalla predetta data, richiedano l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni.

     2. Le imprese di cui al comma 1 debbono conformarsi alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese che intendono beneficiare del termine devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in allegato alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, oltre alla documentazione prescritta dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, un programma per l'adeguamento entro il predetto termine del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si pronuncia su parere dell'ISVAP.

     3. Le disposizioni dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, si applicano alla copertura delle riserve tecniche del ramo assistenza costituite a partire dall'esercizio 1993, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

     4. Le imprese che esercitano attività assicurativa nel ramo assistenza hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1996 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni.

     5. Per i contratti di assicurazione credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 resta fermo l'obbligo di costituzione delle riserve integrative di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1° giugno 1981, e in data 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 giugno 1982, in sostituzione della riserva di cui all'art. 11.

     6. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13, le imprese già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni tutela giudiziaria debbono comunicare all'ISVAP a quale modalità tra quelle indicate all'art. 6 intendono attenersi per la gestione dei sinistri e per la relativa consulenza.

     7. I contratti di tutela giudiziaria, in corso alla data del 1° maggio 1992, si intendono adeguati di diritto, con decorrenza da tale data, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. L'impresa ha facoltà di recedere dai contratti stessi entro il trentesimo giorno successivo alla predetta data, dandone comunicazione all'assicurato mediante lettera raccomandata. L'esercizio di tale facoltà comporta l'obbligo di rifondere all'assicurato il rateo di premio non goduto.

 

     Art. 13.

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

     2. Le disposizioni di cui al capo II entrano in vigore il 1° maggio 1992.


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[3] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[4] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[5] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[6] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[7] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[8] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[9] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[10] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[11] Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.