§ 9.2.1 - D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 159.
Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:15/02/1948
Numero:159

§ 9.2.1 - D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 159. [1]

Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello.

(G.U. 25 marzo 1948, n. 71).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio 1947, l'aliquota dei premi che le imprese di assicurazione debbono costituire in cauzione e vincolare a favore della massa degli assicurati viene ridotta:

     1) al 15% per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;

     2) al 20% per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine.

     Le dette cauzioni non potranno comunque essere inferiori alle misure minime stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404.

 

Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.