§ 95.12.12 - D.M. 2 novembre 1998, n. 421.
Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.12 irap
Data:02/11/1998
Numero:421


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 95.12.12 - D.M. 2 novembre 1998, n. 421.

Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(G.U. 7 dicembre 1998, n. 286)

 

     Art. 1.

     1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.

     2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.

     4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015 [1].

     5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.

     6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015 [2].

 

          Art. 2.

     1. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicati nel presente regolamento, provvedono a versare l'acconto dell'imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     2. In fase di prima attuazione del presente regolamento il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 è eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.

 

          Art. 3.

     1. I soggetti indicati nell'articolo 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui al presente regolamento. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti mensili eseguiti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la compensazione eseguita è evidenziata in sede di dichiarazione annuale.

     3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.

 

          Art. 4.

     1. La Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive eseguiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento. La periodicità degli invii, il contenuto informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti, sentita la conferenza Stato-regioni, d'intesa con la Banca d'Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

     2. L'Ente Poste italiane invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 4 e 6. La periodicità degli invii, il contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione approvata secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sentita la conferenza Stato-regioni.

 

          Art. 5.

     1. L'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, è versata secondo le modalità previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive indicate nel citato articolo 1.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sostituiscono quelle dei corrispondenti articoli del decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.

 

     Allegato.

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 4 quater del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 quater del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.