§ 95.11.55 - Legge 1 marzo 1968, n. 245.
Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:01/03/1968
Numero:245


Sommario
Art. 1.      Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:
Art. 2.      La voce "ex 751 Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura", di cui [...]
Art. 3.      La voce "ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed [...]


§ 95.11.55 - Legge 1 marzo 1968, n. 245.

Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili

(G.U. 29 marzo 1968, n. 82)

 

     Art. 1.

     Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

     "514-b. - Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

     ex 514-c. - Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

     626. - Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di catgut, di materie tessili artificiali.

     639. - Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche.

     698. - Filati metallici (misti con materie tessili)".

 

          Art. 2.

     La voce "ex 751 Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura", di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata con l'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

     "Ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

          Art. 3.

     La voce "ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove", di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267, e così modificata:

     "Ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove".