| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata | 
| Data: | 22/12/1960 | 
| Numero: | 1614 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 95.11.35 - Legge 22 dicembre 1960, n. 1614. [1]
Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512.
(G.U. 5 gennaio 1961, n. 4)
     E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2]  Il limite di cui al presente comma è abolito dall'art. 1 della