§ 95.11.6 - D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469 .
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:27/12/1946
Numero:469


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, è determinata nella misura del 3% [...]
Art. 2.      L'imposta sull'entrata, dovuta a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile
Art. 6.      Quando l'imposta sull'entrata dovuta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni presenti una frazione inferiore ad una lira, tale frazione si [...]
Art. 7.      L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 giugno [...]
Art. 8.      Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione [...]
Art. 9.      E' abrogata la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni atti economici cui dà luogo [...]
Art. 10.  [4]
Art. 11.  [5]
Art. 12.      Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della [...]
Art. 13.      A decorrere dall'anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l'imposta [...]
Art. 14.      Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle [...]
Art. 15.      La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del primo e del secondo comma del precedente articolo, dà luogo alla immediata liquidazione e riscossione del [...]
Art. 16.      Presso la Commissione provinciale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione [...]
Art. 17.      La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del registro, con invito a pagare entro venti giorni dalla notificazione la differenza d'imposta [...]
Art. 18.      Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 12, si applicano le [...]
Art. 19.      L'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 5, è dovuta anche per gli atti economici concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati che [...]
Art. 20.      Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale civile non di ruolo entro limiti numerici da [...]
Art. 21.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 95.11.6 - D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469 [1] .

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(G.U. 31 dicembre 1946, n. 298, S.O.)

 

 

Titolo I

 

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, è determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile.

     Nella stessa misura è dovuta l'imposta per la importazione di merci dall'estero.

     Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, frumento, granoturco, segale, risone e orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 380, per i libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni.

 

          Art. 2.

     L'imposta sull'entrata, dovuta a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, sui vini, esclusi gli spumanti naturali, e sui mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, è determinata nella misura del 6% del prezzo o valore dei detti prodotti.

     Per i vini, mosti ed uve da vino, esenti da imposta di consumo per essere impiegati nella fabbricazione di altri prodotti non soggetti allo speciale regime di imposizione stabilito dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3% da colui che acquista i detti prodotti vinosi per impiegarli direttamente nella propria industria, e si corrisponde a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciatagli dal venditore, od, in mancanza, in base ad apposito documento da lui stesso emesso.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile:

     uova di pollame;

     burro;

     margarina animale o vegetale;

     formaggi, tanto duri che molli;

     ricotta;

     ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione, esclusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

     frutta fresca allo stato naturale e frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati;

     legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche;

     conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

     pesce fresco, anche congelato;

     pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati;

     zucchero, a qualunque uso destinato.

     Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, per quanto concerne il regime d'imposizione una volta tanto ivi stabilito per il commercio dei formaggi, nonchè quelle di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, ed all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221.

 

          Art. 6.

     Quando l'imposta sull'entrata dovuta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni presenti una frazione inferiore ad una lira, tale frazione si arrotonda alla lira intera.

 

          Art. 7.

     L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è determinata nella misura del sette per cento del valore dei singoli capi di bestiame. Essa assorbe anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale.

     Per le importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6% del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 8.

     Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione delle carni all'imposta di consumo, nella misura del 6% del valore dei singoli capi di bestiame.

     La detta imposta si applica giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle carni macellate, dei grassi allo stato naturale e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, i peli ed altri.

     Per le importazioni dall'estero di carni equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6% del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. La detta imposta si riscuote in modo virtuale dalle dogane, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle dette carni, salumerie e grassi, comprese le vendite al minuto.

     Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo l'imposta è dovuta nella ordinaria misura del 3% e nei modi e termini normali, per ogni atto economico che dà luogo alla entrata; la stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione del bestiame equino vivo dall'estero.

 

          Art. 9.

     E' abrogata la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti agricoli destinati a servire da seme.

     A parziale deroga di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1940, n. 1700, è dovuta l'imposta sull'entrata per il pesce fresco, anche congelato, non destinato al diretto consumo alimentare allo stato naturale.

 

          Art. 10. [4]

     La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendente di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di L. 1.000.000; al Ministro per le finanze, negli altri casi.

 

          Art. 11. [5]

     Per le violazioni delle disposizioni in materia d'imposta sull'entrata il ricorso al Ministro per le finanze avverso le ordinanze emesse dall'Intendente di finanza a norma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammesso, in deroga dell'art. 56 della stessa legge, modificato dall'art. 52 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, quando la pena pecuniaria prevista dalla legge sia superiore nel massimo a lire seicentomila.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, anche per le entrate derivanti dal commercio dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, dei combustibili fossili, dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici, dei prodotti alimentari conservati in recipienti apprestati per la diretta vendita al pubblico e dei prodotti di esclusiva importazione dall'estero, nonchè per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al pubblico di qualunque materia, merce e prodotto.

     E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

 

          Art. 13.

     A decorrere dall'anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l'imposta sull'entrata deve essere corrisposta in abbonamento, qualora gli interessati non dimostrino con la esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Ufficio del registro, che sono in regola col pagamento della detta imposta.

     Il rilascio del certificato da parte dell'Ufficio del registro è gratuito.

 

Titolo II

 

CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'ENTRATA MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI

 

          Art. 14.

     Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio.

     I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno, debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.

     La cessazione definitiva dell'esercizio dà diritto all'esonero dal pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si è verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denunzia per iscritto all'Ufficio del registro competente. Quando la denunzia sia presentata oltre il detto termine, l'esonero dal pagamento dell'imposta decorre dal giorno della presentazione della denunzia medesima.

     Il cessionario dell'azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per i due anni precedenti.

     Gli Uffici del registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.

 

          Art. 15.

     La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del primo e del secondo comma del precedente articolo, dà luogo alla immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata.

     Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza.

     Quando l'entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l'Ufficio del registro notifica a questi regolare avviso di accertamento.

     Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l'Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell'entrata può, entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, produrre ricorso alla Commissione provinciale istituita a norma del successivo art. 16.

     Il ricorso è motivato, ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauriente relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

 

          Art. 16.

     Presso la Commissione provinciale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto.

     La Sezione è composta di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

     Il vice-presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati e funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della provincia su proposta delle Camere di commercio e dei Consigli professionali.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

     Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni amministrative delle imposte.

     I componenti la Sezione hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

     La decisione della Commissione è definitiva.

 

          Art. 17.

     La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del registro, con invito a pagare entro venti giorni dalla notificazione la differenza d'imposta e la sopratassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi L. 20.000, l'Intendente di finanza può consentire, su domanda dell'interessato, il pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 46 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 117 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

     Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 18, si procede nei suoi confronti ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in base a verbale di accertamento da redigersi dall'Ufficio del registro.

     Sono convalidati i canoni d'imposta liquidati per gli anni 1945 e 1946 in base al sistema della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile.

 

Titolo III

 

SANZIONI

 

          Art. 18.

     Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 12, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

     Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente art. 16, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 19.

     L'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 5, è dovuta anche per gli atti economici concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati che hanno assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221.

 

          Art. 20.

     Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale civile non di ruolo entro limiti numerici da fissarsi di concerto col Ministro per il tesoro, con le modalità, alle condizioni e col trattamento previsti dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

 

          Art. 21.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 24 dicembre 1949, n. 941.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 799.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72. L’art. 13 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 è stato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[5]  Articolo così modificato dall'art. 15 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72. L'art. 15 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 è stato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.