§ 95.10.18 - D.L. 10 novembre 1978, n. 693.
Norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:10/11/1978
Numero:693


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2.      Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani prorogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392 , l'imposta di registro relativa alla prima annualità di proroga, che decorra [...]
Art. 2 bis.  [5]
Art. 2 ter.  [6]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.10.18 - D.L. 10 novembre 1978, n. 693. [1]

Norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani.

(G.U. 14 novembre 1978, n. 318).

 

     Art. 1. [2]

     Dopo l'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente art. 34 bis:

     (Omissis).

 

          Art. 1 bis. [3]

     Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 , può essere assolto senza penalità purché il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.

     Nello stesso termine può essere chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

          Art. 2.

     Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani prorogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392 , l'imposta di registro relativa alla prima annualità di proroga, che decorra da data anteriore al 31 dicembre 1978, deve essere versata entro tale data fatto salvo il normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti ; ove la prima annualità di proroga inizi a decorrere dal 31 dicembre 1978 o da data successiva, l'imposta deve essere versata entro venti giorni dalla data di decorrenza [4].

     Agli effetti del precedente comma la prima annualità si considera decorrente dal 30 luglio 1978 salvo che l'imposta sia stata pagata per un periodo di tempo scadente in data successiva; in questo caso la prima annualità decorre da tale data.

 

          Art. 2 bis. [5]

     Nelle ipotesi di aggiornamento od adeguamento del canone previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 , verificatesi nel corso dell'annualità del contratto, si applica l'art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

 

          Art. 2 ter. [6]

     Al sesto comma dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, dopo le parole "l'altra parte contraente", sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 23 dicembre 1978, n. 841.

[2] Articolo modificato dalla legge di conversione.

[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma modificato dalla legge di conversione.

[5] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.