§ 95.8.56 - D.M. 17 maggio 2002, n. 127.
Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:17/05/2002
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo.
Art. 2.  Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico.


§ 95.8.56 - D.M. 17 maggio 2002, n. 127.

Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti

(G.U. 2 luglio 2002, n. 153)

 

 

     Art. 1. Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo.

     1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente (Omissis);

     b) nelle modalità di pagamento, in corrispondenza del comma 1-ter è aggiunto il seguente punto (Omissis);

     c) nelle note è aggiunta, in fine, la seguente (Omissis).

 

          Art. 2. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico.

     1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti che ne hanno interesse possono presentare all'Ufficio delle entrate competente una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti che potranno essere presentati all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno.

     2. L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.

     3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.

     4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

     5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

     6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.