§ 95.8.9 - D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 417.
Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:24/04/1946
Numero:417


Sommario
Art. 1.      La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, è sostituita dalla seguente [...]
Art. 2.      Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, [...]


§ 95.8.9 - D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 417.

Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità.

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire l.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'autoveicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente.

     Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una soprattassa pari a sei quinti dell'imposta dovuta.

     Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere c) e d) è ridotta a 1/4 (un quarto).

     Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera E).

 

          Art. 2.

     Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, sono, in via transitoria, soggetti alle tasse di bollo in base alle leggi 8 luglio 1929, n. 1158, e 4 luglio 1941, n. 700, purchè prodotti per la esecuzione della formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sono del pari soggetti alle tasse di bollo previste dalle leggi citate nel comma precedente i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli dipendenti da successioni apertesi anteriormente al 3 agosto 1945.

     Il presente decreto ha effetto dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

     Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.