§ 95.7.5 - Legge 28 maggio 1959, n. 361.
Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.7 imposta complementare
Data:28/05/1959
Numero:361


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e [...]
Art. 2.      Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è elevato a [...]
Art. 3.      In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire [...]


§ 95.7.5 - Legge 28 maggio 1959, n. 361. [1]

Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

(G.U. 16 giugno 1959, n. 141)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.

     A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 720.000 ragguagliata ad anno.

 

          Art. 2.

     Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è elevato a lire 720.000.

 

          Art. 3.

     In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo è elevato a lire 720.000.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.