§ 95.6.98 – L. 7 gennaio 1992, n. 29.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:07/01/1992
Numero:29


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.      Il par. 3, a) dell'articolo 2 della Convenzione va eliminato e sostituito dal seguente
Art. 2.      Il seguente nuovo articolo 28 bis (Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi) va inserito dopo l'art. 28 (Funzionari [...]
Art. 3.      Nonostante le disposizioni del par. 1, b) dell'articolo 19 (funzioni pubbliche), le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dall'Italia o da una sua suddivisione [...]
Art. 4.      1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il reddito nazionale, le Dogane e le Accise, non [...]


§ 95.6.98 – L. 7 gennaio 1992, n. 29.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

(G.U. 27 gennaio 1992, n. 21, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare

le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980

 

          Art. 1.

     Il par. 3, a) dell'articolo 2 della Convenzione va eliminato e sostituito dal seguente:

     "a) Per quanto concerne la Danimarca:

     1) l'imposta erariale sul reddito ( indkomstskatten til staten),

     2) l'imposta comunale sul reddito ( den kommunale indkomstskat ),

     3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea ( den amtskommunale indkomstskat ),

     4) i contributi per pensione di anzianità ( folkepensionsbidragene ),

     5) l'imposta per la gente di mare ( somandsskatten ),

     6) l'imposta speciale sul reddito ( den saerlige indkomstskat ),

     7) l'imposta a favore della chiesa ( kirkeskatten ),

     8) l'imposta sui dividendi ( udbytteskatten ),

     9) il contributo al fondo di malattia "giornaliera" ( bidrag til dagpengefonden ),

     10) le imposte prelevate ai sensi della legislazione fiscale sugli idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven);

     11) l'imposta erariale sul patrimonio (formueskatten til staten),

     (qui di seguito indicate quali imposta danese)".

 

          Art. 2.

     Il seguente nuovo articolo 28 bis (Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi) va inserito dopo l'art. 28 (Funzionari diplomatici e consolari):

     "Art. 28 bis. Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi.

     1. Nonostante le disposizioni dell'art. 5 (stabile organizzazione) e dell'articolo 14 (professioni indipendenti), si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata.

     2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano se le attività sono svolte per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attività svolte da una impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.

     3. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2 le attività svolte in alto mare (off-shore) a mezzo di navi nell'ambito di attività di prospezione preliminare e di perforazione costituiscono stabile organizzazione solo se le attività sono svolte per un periodo superiore a 180 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.

     4. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvvigionamenti o di personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, attività di alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi o dall'esercizio di rimorchiatori e di analoghi natanti nell'ambito di tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile considerati al par. 4 sono imponibili in conformità al par. 3 dell'articolo 15 (lavoro subordinato)".

 

          Art. 3.

     Nonostante le disposizioni del par. 1, b) dell'articolo 19 (funzioni pubbliche), le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dall'Italia o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale ad una persona che abbia la nazionalità italiana (ancorchè possegga anche la nazionalità danese) in corrispettivo di servizi resi allo Stato italiano o ad una sua suddivisione o Ente locale sono imponibili soltanto in Italia, a condizione che detta persona sia stata assunta in servizio entro il 1° gennaio 1985 e presti servizio a tale data.

 

          Art. 4.

     1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il reddito nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile.

     2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

     a) con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1° gennaio 1978;

     b) in ogni altro caso, dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo.