§ 27.6.173 - Legge 25 maggio 1990, n. 126.
Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:25/05/1990
Numero:126


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore [...]
Art. 2.      1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'articolo 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito [...]
Art. 3.      1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2 all'IDISU, lo Stato riacquisterà la piena disponibilità degli edifici demaniali attualmente in uso [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 27.6.173 - Legge 25 maggio 1990, n. 126.

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari

(G.U. 29 maggio 1990, n. 123)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica ovvero per l'acquisto di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile, in caso di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale. [1]

 

          Art. 2.

     1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'articolo 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari. [2]

     2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrerà nella libera disponibilità dell'Amministrazione demaniale dello Stato.

     3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

 

          Art. 3.

     1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2 all'IDISU, lo Stato riacquisterà la piena disponibilità degli edifici demaniali attualmente in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex Civis".

     2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 315.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 315.